Dal 1° luglio 2022, la fatturazione elettronica, oltre a divenire obbligatoria per i forfettari, di cui abbiamo parlato in un recente articolo, lo diventa anche per le operazioni con l’estero.
Tale novità comporta l’abolizione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, cd. ‘’esterometro’’.
Fatture attive e passive
- Fatture attive (operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia): si dovrà utilizzare il documento “TD01” , valorizzando il campo “codice destinatario”
- Fatture passive: ricevuto in forma analogica dal fornitore estero, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico da trasmettere allo SDI di tipo:
- TD17: Integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero (ex art. 17 c.2 Dpr 633/72)
- TD18: Integrazione per acquisto beni intracomunitari (art. 46 DL 331/93)
- TD19: Integrazione/autofattura per acquisto beni (ex art.17 co.2 DPR 633/72)
Termini di trasmissione
- Fatture attive: la trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da diverse disposizioni
- Fatture passive: la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa
L’obbligo non sussiste per le operazioni per le quali:
- sono state emesse bolle doganali;
- sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
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