Author: Gianmarco Nargiso Croce
Un recente decreto ha posto rimedio a quanto era stato previsto dal Decreto Sostegni Ter in tema di bonus edilizi, il quale aveva introdotto il divieto di cessioni successive alla prima.
La nuova norma consente al beneficiario della detrazione, dopo la prima cessione verso “un qualunque soggetto” o previo sconto in fattura del fornitore, ulteriori due cessioni.
Le ulteriori due cessioni devono avvenire esclusivamente a favore di “soggetti vigilati”:
- banche e intermediari finanziari
- società appartenenti a un gruppo bancario
- imprese di assicurazione
Il beneficiario della detrazione può:
- optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante: tale cessione può essere effettuata a favore di un soggetto qualsiasi;
- optare per lo sconto in fattura: in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi;
In entrambi i casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel modello F24, può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei “soggetti vigilati”. Tale credito, a sua volta, può essere successivamente ceduto ma sempre ed esclusivamente a favore di uno dei “soggetti vigilati”.
In questo modo, non essendo possibile cedere il credito ricevuto ad un soggetto diverso da quelli “vigilati”, il credito circola esclusivamente all’interno di ambienti controllati, ovvero all’interno del circuito bancario e/o assicurativo, essendo così soggetto agli obblighi dell’antiriciclaggio
È stato inoltre introdotto un nuovo comma (art. 121, comma 1-quater) al decreto Rilancio, il quale, ai fini del monitoraggio della circolazione dei crediti, dispone:
- l’identificazione informatica dei crediti, attraverso l’attribuzione di un codice identificativo, per permettere ai cessionari di conoscerne l’origine;
- il divieto di cessione parziale dei crediti (possono essere ceduti solo per l’intero importo e non per quote).
Questa ulteriore novità partirà a decorrere dal 1° maggio 2022 per i crediti oggetto di prima Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito inviata all’Agenzia delle Entrate (visibili nei cassetti fiscali).
I SERVIZI DI BIGNAMI ASSOCIATI
Grazie ad un team dedicato, Bignami Associati offre ai propri clienti un servizio di consulenza e supporto completo per quanto concerne l’ottenimento dei ‘‘bonus edilizi’’.
Bignami Associati è abilitato al rilascio del visto di conformità nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (diventato obbligatorio in seguito al Decreto Antifrodi) e si occupa della predisposizione e della gestione della relativa pratica per la comunicazione dell’opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle Entrate.
Dove necessario, i professionisti di Bignami Associati si interfacciano con i tecnici incaricati alla direzione dei lavori, al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria.
Inoltre, lo Studio fornisce supporto e assistenza anche nel caso di cessione del credito verso istituti finanziari, occupandosi della gestione diretta della pratica con l’istituto.
Bignami Associati, grazie al suo team dedicato, è in grado di fornire un supporto completo al cliente, affiancandolo in ogni fase del processo e garantendo servizi di massima qualità.
SINTESI DEI SERVIZI OFFERTI
1. VISTO DI CONFORMITÀ | 2. PRATICA PER LA CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE | 3. PRATICA PER LA CESSIONE DEL CREDITO ALLA BANCA
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Per tutti i richiedenti e per tutte le tipologie di bonus per i quali si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è obbligatorio presentare il visto di conformità, un documento che attesta il diritto al beneficio.
Bignami Associati:
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I richiedenti devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio dell’opzione di cessione o sconto in fattura.
Bignami Associati:
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I richiedenti possono cedere il proprio credito ad una banca, la quale chiederà loro di presentare specifici documenti.
Bignami Associati:
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