Novità per la nomina degli amministratori nelle SpA e nelle Srl

Un recente decreto legislativo ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva UE riguardante l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, introducendo importanti novità nel Codice civile con specifico riferimento alla nomina degli amministratori nelle SpA e nelle Srl.

Infatti, con una modifica al Codice civile (art. 2383 c.c.), è stato introdotto uno specifico obbligo in caso di nomina di un amministratore delle SpA secondo cui “la nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea”. Tale previsione è inoltre estesa (tramite un’aggiunta all’art. 2475 c.c.) alla nomina di amministratori di società a responsabilità limitata.

DICHIARAZIONE

Ciò significa, quindi, che il candidato amministratore dovrà preventivamente produrre alla Società una dichiarazione sia in caso di prima nomina tramite l’Atto Costitutivo, sia in caso di nomina successiva. In tale documento, gli amministratori dovranno fare riferimento:

  • all’art. 2383 c.c. per le SpA;
  • all’art. 2475 c.c. per le Srl.

Nonostante nulla sia prescritto in merito alle modalità di rilascio della dichiarazione (e quindi se debba essere fornita in forma scritta o, eventualmente, in forma orale) la dottrina ritiene che sia opportuno fornire tale dichiarazione in forma scritta prima dell’accettazione della carica e ne venga data evidenza tanto nell’Atto Costitutivo (in caso di prima nomina) quanto nel verbale assembleare (in caso di nomina successiva).

Di seguito si propone un “fac-simile” della presa atto della dichiarazione rilasciata dal candidato amministratore in sede di nomina successiva tramite verbale assembleare in una società a responsabilità limitata:

A comporre l’organo amministrativo, avendo preso atto, ai sensi dell’art. 2475 c.c., della dichiarazione – fatta pervenire alla società – circa l’inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, vengono nominati, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio XXXX/fino a revoca o dimissioni, i sig. ….”

La ratio di tale ulteriore adempimento:

  • consente alla Società di porre in essere una valutazione preventiva circa l’idoneità del soggetto che sta per nominare amministratore;
  • introduce un ulteriore presupposto di regolarità della nomina assembleare che sarà verificato dall’ufficio del Registro delle imprese al momento dell’iscrizione della nomina.

Ad oggi tale dichiarazione non è richiesta dal Registro Imprese in sede di deposito degli atti di nomina ma può eventualmente costituire oggetto di verifiche successive.

 

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