Il regime di non imponibilità IVA, con riguardo al trasporto internazionale di beni (art 9 DPR 633/72) è stato modificato da disposizioni recenti (DL 146/2021), come conseguenza di una sentenza della Corte di Giustizia Ue del 29 giugno 2017.
TESTO DELL’ARTICOLO MODIFICATO
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
- 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
- 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché’ i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile (co. 1 art. 69);
- 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché’ a quelli relativi a beni in importazione sempreché’ i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all’imposta a norma del co. 1 art. 69;
- 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché’ ai trasporti di beni in importazione sempreché’ i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile (co. 1 art. 69); i servizi relativi alle operazioni doganali;
- 4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché’ i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile (art. 69) e ancorché’ la medesima non sia stata assoggettata all’imposta.
Le disposizioni del co. 2 e 3 dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.
Le prestazioni di cui al comma 1, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo comma 1.
Nell’ambito delle prestazioni di cui al comma 1 n. 2) non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:
- dall’esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall’importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
- dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.
CASISTICHE RICORRENTI
È possibile dunque identificare le seguenti casistiche ricorrenti per le imprese di spedizione e trasporto:
- servizio di trasporto reso a impresa di spedizione: se l’operazione ha ad oggetto un bene in esportazione/importazione/transito, l’operazione è non imponibile (art. 9 secondo la novella normativa), lo stesso trattamento risulterebbe applicabile anche ove il servizio di trasporto fosse reso da una impresa di spedizione ad altra impresa di spedizione;
- servizio di trasporto reso a committente italiano diverso da esportatore/importatore e impresa di spedizione per quanto sopra: l’operazione è soggetta ad IVA ordinaria;
- servizio di trasporto reso a committente estero: l’operazione è non soggetta ad IVA (art. 7-ter del D.p.r. 633/72).
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