È stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali (legge 215/2021). Tale obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
In particolare, la norma dispone che “…con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica…”.
DECORRENZA
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dal 21 dicembre 2021.
Solo per il regime transitorio, ossia per i rapporti in essere dal 21 dicembre 2021 alla data emanazione della nota INAIL del 11 gennaio 2022, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.
In regime ordinario, la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
DESTINATARI
La comunicazione è da effettuarsi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione
COME PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
La comunicazione deve essere effettuata a mezzo SMS, Posta elettronica e comunque con modalità semplificate che saranno predisposte dall’Amministrazione Finanziaria.
Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.
Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedere allegato finale alla nota INAIL). Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO
La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi (in assenza dei quali sarà considerata omessa):
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
ESEMPIO DI E-MAIL
SANZIONI
Le inosservanze sono punite con una sanzione da € 500 ad € 2.500 in relazione ad ogni lavoratore occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.
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