L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 4053.
Il termine per il versamento dell’acconto è fissato, ogni anno, il ventisettesimo giorno del mese di dicembre. Quest’anno, pertanto, il termine scade il 27 dicembre 2021.
Il soggetto passivo tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre modalità (metodo “storico”, metodo “previsionale” e metodo “effettivo”) di determinazione dello stesso, descritte nella Circolare n°15 di Bignami Associati, a disposizione dei clienti dello Studio.
Al riguardo, si ricorda che al soggetto passivo IVA è concessa la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti alcuna somma dovuta.
In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato è inferiore a 103,29 euro.
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