Addio al Patent Box: il Decreto Fiscale introduce la “Super deduzione” al 90%

Il Decreto Fiscale 2021 (Dl 146/2021), con l’articolo 6 rubricato “semplificazione della disciplina del Patent Box”, introduce alcune novità importanti per le imprese che sostengono determinate tipologie di costi legati agli intangibles.

La nuova misura agevolativa si rivolge ai soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi anche i soggetti non residenti purché abbiano sede in paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

LA NUOVA MISURA

Il nuovo regime ha le seguenti caratteristiche: è opzionale, quinquennale e rinnovabile.

Esso consiste in una “super deduzione” relativa ai costi sostenuti per determinati beni immateriali utilizzati nello svolgimento della propria attività. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo relativi a software protetti da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 90 per cento.

La nuova agevolazione, anziché quantificare la quota di reddito esclusa dall’imponibile complessivo, (detassazione dei proventi derivanti dagli intangibles) consente di scegliere di applicare a quei costi una maggiorazione del 90% attraverso una variazione in diminuzione da rilevare in dichiarazione dei redditi. In sostanza, per ogni 100 euro di costi si avrà diritto ad una deduzione di 190 euro.

INCERTEZZE

Tuttavia, nonostante la semplificazione della modalità di calcolo del beneficio, poiché il nuovo regime ha per oggetto i costi e non i proventi derivanti dagli intagibles, la decisione di abrogare il Patent Box ha sollevato diverse incertezze.

Assonime, con la circolare n. 30 del 2021, ha evidenziato le criticità dell’abrogazione del regime di Patent Box, tra cui ad esempio quelle di ordine transitorio per le imprese che vogliono passare alla nuova agevolazione, ed in particolare ha evidenziato come per le imprese la nuova misura crei disorientamento, soprattutto perché arriva in prossimità della chiusura d’esercizio 2021. Si pensi, ad esempio, alle imprese che hanno sostenuto lo sforzo economico per implementare i meccanismi di calcolo degli IP box e che hanno già predisposto tutta la documentazione necessaria per fruire della detassazione secondo la previgente impostazione del Patent Box.

Infine, viene sottolineato come il tenore letterale della norma sembri voler porre un’abrogazione “retroattiva” della disciplina di Patent Box. In particolare, l’articolo 6, co. 8 stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto”. Inoltre, la relazione illustrativa al decreto, aggiunge che “l’abrogazione comporta che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma, non è più possibile esercitare l’opzione per il regime di patent box previsto dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34” e pertanto “a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, non è più possibile presentare istanza di accordo o di rinnovo all’Agenzia delle entrate, né optare per il «cosiddetto regime di autoliquidazione OD» introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34”.

Tuttavia, la relazione tecnica ha chiarito che la norma non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime.

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