La risposta all’interpello vale solo per il destinatario

La mole delle risposte agli interpelli sul superbonus pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, la cui complessità aumenta a fronte della varietà dei casi e dei continui cambiamenti normativi, induce a chiedersi quale sia il reale valore di tali risposte e quanto sia tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti circa il contenuto di tali pareri.

Il tema è oggettivamente delicato e per questo motivo puntualmente disciplinato dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000 – articolo 11).

DIRITTO ALL’INTERPELLO

Il diritto all’interpello ordinario consiste nella facoltà di ogni contribuente d’interpellare l’Agenzia circa la corretta modalità di tassazione di casi concreti e personali, rispetto a cui non sia chiaro quali siano le norme fiscali da applicarsi o quale sia la giusta interpretazione delle stesse.  ​ ​

La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’ufficio competente o entro 60 giorni dalla consegna all’ufficio competente della documentazione integrativa. ​

La risposta, espressa o implicita che sia, è vincolante solo per l’amministrazione fiscale e solo nei confronti del contribuente che ha presentato la questione.

Ciò significa che un altro contribuente può comunque invocare il contenuto di una risposta a un interpello per giustificare la correttezza del suo operato, ma se non è il diretto destinatario della risposta stessa, potrebbe fare i conti con la diversa misura della tutela che l’ordinamento riconosce. 

 

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