L’Agenzia delle Entrate, il 19 ottobre, ha pubblicato un provvedimento contenente le disposizioni attuative riguardo la definizione straordinaria degli avvisi bonari (art. 5 del DL 42/2021).
MISURA
Viene introdotta una misura finalizzata alla definizione degli avvisi bonari emessi a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta:
- 2017, elaborati al 31 dicembre 2020;
- 2018, che saranno elaborati entro il 31 dicembre 2021.
REQUISITI
Al fine di accedere a tale definizione sono richiesti due requisiti:
- il contribuente deve essere titolare di partita IVA aperta entro il 23 marzo 2021;
- nel periodo d’imposta 2020 esso deve avere avuto una riduzione del volume di affari o dei ricavi o compensi di più del 30% rispetto al periodo d’imposta 2019.
Coloro i quali aderiranno alla definizione e rispetteranno i suddetti requisiti otterranno lo stralcio delle sanzioni da omessi versamenti, dovendo pagare solo la totalità delle imposte e degli interessi.
I contribuenti che intendono accettare le proposte proprie della definizione devono presentare, entro il 31 dicembre 2021, un’autodichiarazione che attesti che essi rientrano nei requisiti sopra elencati.
Laddove il contribuente non abbia ricevuto la proposta di definizione agevolata in tempo utile per presentare l’autocertificazione entro il 31 dicembre 2021, potrà presentarla entro la fine del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata in caso di dilazione.
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