Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, l’Agenzia delle Entrate prevede il riconoscimento di un “regime premiale”, consistente nella riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, a favore dei soggetti che:
- utilizzano unicamente la fatturazione elettronica tramite SdI ovvero i corrispettivi telematici;
- effettuano o ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a € 500.
LA DISPOSIZIONE
La disposizione riguarda:
- i soggetti passivi che producono reddito d’impresa o reddito da lavoro autonomo;
- i termini di accertamento su dichiarazione IVA annuale e imposte sui redditi, entrambi con termini di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.
TERMINE DI ACCERTAMENTO
Si precisa che il termine di accertamento per gli aderenti al regime forfetario, qualora soddisfino tali requisiti (limitati al solo utilizzo dello Sdi e non al tracciamento dei pagamenti), verrà ridotto di un anno anziché due.
In sostanza, i termini di accertamento vengono ridotti se collegati alla fatturazione elettronica, ovvero a coloro che utilizzano, obbligati o non, questa modalità, o utilizzano i corrispettivi giornalieri inviati telematicamente.
Risulta in ogni caso fondamentale la tracciabilità di tutti i pagamenti di ammontare superiore a 500 Euro.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Operativamente parlando, a seconda della categoria in cui i contribuenti rientrano, essi devono comunicare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza in dichiarazione dei redditi.
In particolare:
- nel modello redditi persone fisiche o società di persone il contribuente deve barrare la casella al rigo RS136;
- nel modello redditi società di capitali il contribuente deve barrare la casella al rigo RS269.
Per quanto riguarda i soggetti forfetari e i minimi, si ritiene che possano barrare la casella di rigo RS136 qualora, oltre ad emettere fatture elettroniche, provvedano anche ad utilizzare mezzi tracciabili per i pagamenti (effettuati e ricevuti) di importo superiore a € 500.
IL CASO PRATICO
Risposta 11.05.2021 n. 331 dell’Agenzia delle Entrate
In questo caso un datore di lavoro fornisce il servizio mensa ai propri dipendenti tramite un soggetto terzo, dal quale il datore di lavoro riceve una fattura per il servizio reso e, successivamente, addebita un importo forfetario in busta paga ai propri dipendenti.
Ora, l’Agenzia precisa che, per poter ottenere la riduzione di due anni dei termini di accertamento è necessario che, per il servizio mensa, sia emessa fattura elettronica tramite SdI e che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili. In considerazione del fatto che l’importo dei pasti consumati venga addebitato al dipendente in busta paga e che quest’ultima sia solitamente corrisposta con mezzi tracciabili (tipicamente, tramite bonifico), anche l’addebito del pasto si considera effettuato con la stessa modalità.
Ancor più nel dettaglio, l’agenzia specifica che: ” in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.”
Qualora il datore di lavoro scelga di certificare la prestazione e qualora essa venga effettuata senza pagamento del corrispettivo è necessario emettere documento commerciale in cui si indica che non è stato riscosso il corrispettivo.
Al momento del pagamento, ovvero l’addebito in busta paga, bisogna generare un nuovo documento commerciale ed emettere una fattura differita indicando il periodo al quale il pagamento si riferisce.
In conclusione, il datore di lavoro ha due alternative a tutto ciò:
- emettere una fattura immediata relativa a ciascun pasto consumato, ovvero entro 12 giorni dall’operazione effettuata. Questa opzione consente al datore di lavoro di emettere un’unica certificazione ma può comportare l’anticipazione dell’imposizione ai fini IVA in quanto l’emissione della fattura prima del pagamento della prestazione di servizi anticipa il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA. L’Agenzia specifica inoltre che “la fattura immediata con addebito dei pasti consumati in un determinato periodo (mese/trimestre) è ammessa soltanto se emessa prima del completamento del servizio”
- una fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento (addebito in busta paga) dei pasti, che rappresenta il momento di effettuazione delle prestazioni ai fini IVA. In tal caso le prestazioni fatturate devono comunque essere individuabili attraverso idonea documentazione.
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