Agevolazione prima casa under 36: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento ad un precedente articolo di Bignami Associati, dal titolo “Bonus prima casa giovani: domande dal 24 giugno. Ecco tutte le agevolazioni.”, oggi, 14 ottobre 2021, sono stati pubblicati dall’Agenzia delle entrate i chiarimenti riguardanti l’agevolazione prima casa under 36.

SINTESI DELL’AGEVOLAZIONE

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con una circolare, l’Agenzia chiarisce i requisiti soggettivi e oggettivi necessari alla misura che prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a IVA.

È inoltre prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo e la sua validità è compresa tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Tale incentivo comprende anche le pertinenze, ad esempio box o garage e si applica anche agli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, anche se non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita.

Tra gli aspetti su cui si concentra il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ci sono i requisiti soggettivi per beneficiare dell’agevolazione.

ETÀ

Il primo requisito è quello dell’età: potranno beneficiare dell’agevolazione soltanto i soggetti che nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età. Nel concreto, se un giovane compie il suo trentaseiesimo anno nel corso del 2021, non potrà effettuare il rogito nel 2021 usufruendo di tali agevolazioni, mentre se lo compie nel 2022 potrà usufruirne.

ISEE

Il secondo principio oggetto di chiarimento è la questione ISEE. L’ISEE non deve superare i 40.000 euro annui. Il valore viene calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e deve essere a disposizione del soggetto prima della data del rogito.

Per particolari situazioni potrebbe essere necessario l’ISEE corrente (che ha validità sei mesi), quando si verificano i seguenti casi:

  • sospensione o perdita dell’attività lavorativa;
  • interruzione dei trattamenti previdenziali o assistenziali;
  • diminuzione > 25% del reddito familiare complessivo;
  • diminuzione > 20% della situazione patrimoniale.

CO-ACQUISTO DELL’IMMOBILE

L’ultimo chiarimento riguarda l’ipotesi di co-acquisto dell’immobile: in questo caso l’agevolazione deve essere calcolata pro-quota.

Nel caso in cui solo uno degli acquirenti soddisfi le condizioni previste dal decreto Sostegni bis, solo la sua quota beneficerà dell’agevolazione e la quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte in misura ordinaria.

 

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