Il Decreto “Crescita” (art.12) ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti di scambio con San marino.
L’attuazione della nuova disposizione è avvenuta con il DM del 21 giugno 2021 e con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 211273 del 5 agosto 2021 che ha definito le regole tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, operando un rinvio al provvedimento che ha istituito, per i rapporti B2B tra soggetti IVA Italiani, l’obbligo di fatturazione elettronica.
ENTRATA IN VIGORE
Il DM del 21 giugno.2021 entrerà in vigore il 1° ottobre 2021.
A decorrere da tale data e fino al 30 giugno 2022, è previsto un periodo transitorio durante il quale i soggetti passivi IVA di entrambi i paesi potranno emettere le fatture elettroniche su base volontaria; ciò implica che a partire dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica diventerà definitivo a tutti gli effetti.
OPERAZIONI COINVOLTE
L’estensione dell’obbligo di fatturazione/note di variazione elettronica (su base facoltativa fino al 30 giugno 2022 e obbligatoria a partire dal 1 luglio 2022), riguarderà le seguenti operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (B2B):
- le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino, e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, identificati o stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti a San Marino (cessioni non imponibili equiparate agli artt. 8 e 9 del DPR 633/72);
- gli acquisti di beni effettuati mediante trasporto o consegna nel territorio dello Stato Italiano da operatori economici stabiliti a San Marino nei confronti di soggetti passivi IVA residenti, identificati o stabiliti in Italia (con assolvimento dell’imposta a norma dell’art. 71 del DPR 633/72).
Il decreto disciplina, quindi, le sole transazioni che comportano un trasferimento di beni tra i due Paesi in quanto le operazioni aventi ad oggetto beni che rimangono in Italia, seppure nei confronti di soggetti sammarinesi, devono ritenersi soggette alla disciplina IVA interna.
REGIME DI NON IMPONIBILITÀ
Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio di San Marino effettuate da parte di operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta sammarinesi sono soggette al regime di non imponibilità (artt. 8 e 9 del DPR 633/72), a condizione che:
- in caso di fattura elettronica, l’ufficio tributario di San Marino abbia verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione e convalidato la regolarità della fattura. L’esito di tale controllo viene comunicato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico;
- in caso di fattura cartacea (fino al 30 giugno 2022, in maniera facoltativa), il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.
Ai fini della non imponibilità, è altresì necessario che le cessioni siano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione stessa.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Ai fini impositivi, le prestazioni di servizi verso soggetti passivi identificati nel territorio di San Marino seguono le disposizioni ordinarie previste ai fini IVA (artt. 7-ter e 7-quater del DPR 633/72).
Nel caso di prestazioni ricevute da soggetti passivi sammarinesi, il committente nazionale deve provvedere ad assolvere l’imposta emettendo autofattura (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).
Ai fini della fatturazione, per le prestazioni di servizi (acquisto/vendita) non è stato esteso il medesimo obbligo di emissione di fattura in formato elettronico previsto per gli scambi di beni.
Tale modalità resta pertanto facoltativa per i servizi resi e ricevuti tra operatori italiani e sammarinesi.
Per scaricare il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che riepiloga l’obbligo, cliccare qui.
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