L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 618 del 20/09/2021, ha fornito ulteriori chiarimenti circa la dibattuta questione della corretta indicazione dei contributi Covid-19 nel Modello Redditi ed in particolare nel prospetto “Aiuti di Stato”.
Ricordiamo che i contributi in questione non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Tale detassazione è stata generalizzata dall’art. 10-bis del DL n. 137 del 2020, che esclude dall’imposizione “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”.
Dal punto di vista della compilazione dei modelli dichiarativi e della loro indicazione nei quadri reddituali (RG, RF, RE, LM), non concorrendo alla formazione dell’imponibile, sarà necessario compilarli solo se previsto espressamente dal modello dichiarativo.
Con riferimento invece al prospetto “Aiuti di Stato”, si ricorda che, dopo l’abrogazione del secondo comma dell’art. 10-bis, l’Amministrazione Finanziaria ha comunicato l’irrilevanza ai fini della normativa sugli aiuti di Stato del risparmio conseguente alla detassazione prevista dal secondo comma del suddetto articolo 10-bis.
Questo ha comportato una semplificazione ai fini della compilazione dei rispettivi quadri dichiarativi, in quanto, ad eccezione dei contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del Decreto Rilancio, dall’articolo 59 del Decreto Agosto, dall’articolo 1 del Decreto Ristori, dall’articolo 2 del Decreto Ristori-bis e dall’articolo e 2 del D.L. n. 172 (cfp per attività del settore della ristorazione), la cui indicazione nel modello Redditi resta obbligatoria. Tutti gli altri contributi, sia fiscali che non, comprese le indennità INPS e delle casse professionali (600 euro), sono esclusi dall’indicazione nei quadri reddituali.
Tuttavia, solo i contribuenti che adottano il regime di contabilità ordinaria, al fine di rendere neutro l’effetto fiscale di tali contributi, dovranno darne indicazione, effettuando una variazione in diminuzione utilizzando il codice 99, in luogo del codice 84, nel rigo RF55 del modello Redditi e il codice 99, in luogo del codice 16, nel rigo IC57 del modello IRAP.
Per quanto riguarda il quadro relativo agli aiuti di Stato, il meccanismo di compilazione è pressoché lo stesso. L’abrogazione dell’articolo 10-bis, ne ha semplificato la compilazione, infatti sono stati eliminati i codici 24 (quadro RS – Modello Redditi) e 8 (quadro IS – Modello IRAP) che erano stati previsti per rappresentare il risparmio fiscale dovuto al regime di non imponibilità.
Così come per i quadri reddituali, la compilazione del prospetto degli aiuti di Stato sarà necessario esclusivamente per i contributi a fondo perduto come sopra menzionati, nonché per gli aiuti, connessi al Covid-19, concessi sotto forma di crediti di imposta (es. locazioni, sanificazione, adeguamento ambienti di lavoro; ma non quello negozi e botteghe che invece, a differenza di quello locazioni, non è considerato aiuto di Stato), che sono comunque da indicare obbligatoriamente nel quadro RU con appositi codici:
- codice H8 per il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28, DL 34/2020);
- codice H9 per il credito d’imposta relativo alle spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione (art. 125, DL 34/2020);
- codice I1 per il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di negozi e botteghe (art. 65, DL 18/2020);
- codice I6 per il credito d’imposta relativo alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120, DL 34/2020).
Per la compilazione del prospetto (RS), si rimanda alla tabella “codici Aiuti di Stato” contenuta nelle istruzioni dei modelli Redditi dell’Agenzia delle Entrate, che prevedere:
- codice 20, contributi a fondo perduto per i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, art. 25 D.L. 34/2020;
- codice 60, credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, art. 28 D.L. 34/2020;
- codice 58, credito d’imposta commissioni per pagamenti elettronici.
È stato precisato che non occorre indicare l’importo dell’aiuto ricevuto.
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