Aiuti di Stato in dichiarazione: prospetto di sintesi dei quadri da compilare

Il D.L. n. 137/2020 (art. 10-bis, comma 2) ha istituito l’obbligo dichiarativo di indicare i contributi e le indennità percepite nel corso del 2020, riconosciute a seguito della pandemia da Covid-19, in quanto considerate misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’emergenza. 

La finalità della compilazione dei due prospetti, contenuti rispettivamente nei righi RS401 (modello Redditi) ed IS201 (modello IRAP), è quella di consentire all’Amministrazione Finanziaria di acquisire i dati necessari per la pubblicazione degli aiuti di Stato nel “Registro Nazionale degli Aiuti”. 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di contributi in conto esercizio che non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché per quanto riguarda il valore della produzione ai fini IRAP. 

Infatti, la detassazione dei contributi Covid-19 costituiva una sorta di aiuto da sottoporre al limite di importo previsto dal quadro temporaneo approvato dalla comunicazione Ue del 19 marzo 2020. 

SOGGETTI DESTINATARI E ESCLUSI 

Come da istruzioni ministeriali, i soggetti obbligati alla compilazione dei prospetti sono: 

  1. microimprese; 
  2. piccoleimprese;
  3. medieimprese;
  4. grandiimprese;
  5. soggetti pubblici.

Sono esclusi i soggetti privi di partita iva, quali ad esempio i soci di società, pur avendo percepito eventuali aiuti o indennità. 

Al contrario, nella platea dei soggetti obbligati alla compilazione, rientrano i liberi professionisti che hanno ricevuto indennità o aiuti di Stato, in quanto, secondo la normativa comunitaria, le attività libero professionali sono assimiliate all’attività d’impresa e come tali si collocano in uno dei quattro codici sopra indicati. 

Tuttavia, recentemente il D.L. n. 73/2021 (art.1-bis), come modificato in sede di conversione dalla legge n. 106/2021 (“Sostegni-bis”), ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 

Il 27 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che tutti i soggetti (esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi) che abbiano ricevuto i predetti contributi ed indennità non dovranno compilare il prospetto aiuti di Stato contenuto nei modelli dichiarativi, “eliminando” definitivamente i codici aiuto 24 (nel modello Redditi) e 8 (nel modello IRAP), in quanto ora la detassazione non è da considerarsi più un Aiuto di Stato. 

MODELLO REDDITI (RS 401)
CODICE AIUTO  DESCRIZIONE 
20  Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” (Art. 25, D.L. n. 34/2020 – c.d. “Decreto Rilancio”) 
22  Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (Art. 59, D.L. n. 104/2020 – c.d. “Decreto Agosto”) 
23  Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Art.1, D.L. n. 137/2020 – c.d. “Decreto Ristori”) 
24  Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19 (Art.10-bis, D.L. n.137/2020 – c.d. “Decreto Ristori”) 
27  Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (Art. 2, D.L. n. 149/2020 – c.d. “Decreto Ristori-bis”) 
28  Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione (Art. 2, D.L. n. 172/2020 – c.d. “Decreto Natale”) 
60  Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Art. 28, D.L. n. 34/2020 – c.d. “Decreto Rilancio”) 
63  Credito d’imposta adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120, D.L. n. 34/2020 – c.d. “Decreto Rilancio”) 
99  Codice residuale in cui devono essere indicati tutti gli aiuti non identificati dalle precedenti casistiche 
MODELLO IRAP (IS 201)
CODICE AIUTO  DESCRIZIONE 
8 Detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 10-bis, D.L n.137/2020 – c.d. “Decreto Ristori”) 
10  Esenzione dal versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (Art. 24, D.L. n. 34/2020 – c.d. “Decreto Rilancio”) 
99  Codice residuale in cui devono essere indicati tutti gli aiuti non identificati dalle precedenti casistiche 

 Si precisa, inoltre, che è valido il principio di “cassa”, ovvero i contributi devono essere comunicati nel momento in cui sono incassati (vale la data di accredito). 

Oltre alla compilazione del quadro degli aiuti di Stato, il percepimento di tali contributi comporta l’indicazione degli stessi anche in altri quadri del modello dichiarativo, quali RF/RG/RE/LM. 

Rispetto alle precedenti istruzioni ministeriali, a riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:   

  • per le imprese in contabilità semplificata, non va più utilizzato il codice “28” nel rigo RG10 e il rispettivo codice “48” nel rigo RG22;  
  • per i contribuenti minimi, non va utilizzato il campo 2 del rigo LM2; 
  • per i contribuenti forfetari, non va utilizzato il campo 2 del rigo LM33; 
  • per le imprese in contabilità ordinaria è possibile utilizzare il codice (residuale) “99” nel rigo RF55 anziché il codice “84” per evidenziare la relativa variazione in diminuzione (tale codice non “attiva” l’obbligo di compilare il rigo RS401);  
  • per i soggetti che determinano l’IRAP con il metodo “di bilancio” ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 è possibile utilizzare il codice (residuale) “99” anziché il codice “16” per evidenziare la relativa variazione in diminuzione.  

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con le FAQ pubblicate il 28 luglio, ha specificato che: 

  • le indennità da 600 euro erogate dall’INPS e dalle casse private, i contributi a fondo perduto regionali/provinciali non devono essere indicati nel prospetto “Aiuti di Stato”, in quanto non sono aiuti fiscali automatici che si configurano come aiuti di Stato; 
  • i contributi a fondo perduto erogati (D.L. Rilancio, Ristori e Natale) devono essere indicati nel prospetto “Aiuti di Stato” (RS 401), con l’utilizzo dei codici aiuto specifici e senza indicarne l’importo, in quanto la norma prevede che si tratta di aiuti concessi nel rispetto del Temporary Framework UE; 
  • il credito d’imposta locazioni e il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro devono essere indicati esclusivamente nel quadro RU e nel prospetto Aiuti di Stato (RS) e giammai nel quadro RE e neppure nel modello IRAP; 
  • i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80%, non devono essere indicati nel prospetto Aiuti di Stato. 

Infine, è stato precisato che i contribuenti che hanno già trasmesso il modello Redditi ed IRAP seguendo le indicazioni fornite in precedenza, non dovranno rettificare le dichiarazioni presentate. 

 

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