La legge 124/2017, modificata dal DL 34/2019, ha previsto, in capo a enti non commerciali e imprese, l’obbligo di fornire le informazioni sui contributi pubblici ricevuti entro il 30 giugno o all’approvazione del bilancio.
La recente scadenza ha generato una situazione di generale incertezza riguardo all’obbligo di indicare gli aiuti ricevuti dalle imprese a causa del Covid-19. Tuttavia, si rammenta che il DL 34/2019 (art.35), sulla linea interpretativa di Confartigianato, esclude che le forme di aiuto ricevute per effetto della pandemia debbano essere soggette a pubblicazione in quanto esse hanno carattere generale.
PIANO OPERATIVO
Passando al piano operativo, il metodo di pubblicazione cambia a seconda del soggetto beneficiario. In particolare, le imprese commerciali devono fornire congrua informativa sui contributi pubblici ricevuti nella Nota Integrativa del bilancio d’esercizio.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o comunque non tenuti a redigere la nota integrativa devono fornire tale informativa alternativamente attraverso i propri siti internet o, in mancanza, sui portali delle associazioni di categoria di appartenenza.
SANZIONI
La sanzione prevista in caso di inosservanza è commisurata all’1% degli importi ricevuti con un minino di 2.000 euro.
Di recente il DL 52/2021 è intervenuto sancendo che per l’anno 2021 il termine (contenuto nella legge 124/2017) è prorogato al 1° gennaio 2022. Tuttavia, la lettera della norma lascia molte perplessità in quanto ci si chiede se la ratio legis sia quella di spostare il termine per l’adempimento o il termine per l’applicazione delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2022 e quindi in caso di orrori o omissioni verranno comunque applicate le sanzioni.
Non appena sarà reso noto l’intervento del legislatore, lo Studio pubblicherà un articolo sull’argomento. Nell’attesa, i professionisti di Bignami Associati sono sempre a vostra disposizione per ulteriori informazioni o approfondimenti. Per contattarci, clicca qui.
Author: Vincenzo Conocchiella