Con la sentenza 18370 della Cassazione viene richiamato il principio (recentemente affermato con la sentenza 8500/2021) secondo cui la decadenza in riferimento ai componenti reddituali pluriennali va verificata in relazione alla singola dichiarazione, estendendola anche ai finanziamenti soci.
IL FATTO
Nel caso in oggetto viene riconosciuta all’Agenzia la possibilità di disconoscere il finanziamento soci anche nell’anno della sua restituzione a prescindere dalla sua formazione.
Si tratta di una restituzione di finanziamenti soci per i quali l’amministrazione finanziaria ritiene che gli stessi costituiscano una posta fittizia dello stato patrimoniale mascherando, con la restituzione del finanziamento, la distribuzione di utili derivanti da attività extra contabili.
I provvedimenti venivano impugnati dinanzi al giudice tributario eccependo, tra i diversi motivi, anche la decadenza del potere di accertamento nel presupposto che i finanziamenti contestati derivassero da apporti effettuati in anni precedenti ormai decaduti.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Secondo la Cassazione, il riporto di tale posta negli anni successivi a quelli in cui la provvista è stata creata consente all’Agenzia di accertarla nell’esercizio in cui è avvenuta la restituzione al socio. La Cassazione ha anche precisato che, ai fini probatori, sarà poi il contribuente a dover dimostrare la corretta e regolare accensione del finanziamento infruttifero in un determinato periodo, della provenienza della provvista.
Ne consegue che, acquisendo la restituzione del finanziamento rilevanza reddituale al momento della distribuzione ai soci, in virtù del principio sovraesposto possono essere disconosciuti anche restituzione dei finanziamenti soci con versamento in esercizi per i quali sia già decaduto il potere di accertamento.
COMMENTO
I giudici sembrano voler estendere i principi già affermati dalle Sezioni Unite particolarmente favorevoli all’Amministrazione senza tener conto dell’istituto della decadenza che dovrebbe pur sempre costituire una garanzia in favore del contribuente.
Non ci resta che augurarci che tali principi, espressi a favore dell’Amministrazione, sia estesi anche a favore del contribuente con conseguente riconoscimento del diritto a intervenire su componenti dal reddito imponibile a carattere pluriennale anche laddove sia scaduto il termine di integrazione della dichiarazione.
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Author: Vincenzo Vetrone