Con un provvedimento del 6 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni per la compilazione, per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (solo per immobili destinati ad abitazione principale).
L’Agenzia ha fornito importanti indicazioni sulla definizione del contenuto informativo, delle modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.
Per quanto riguarda la trasmissione dell’istanza, questa deve essere effettuata mediante un servizio web messo a disposizione nell’area riservata del soggetto richiedente. L’invio della domanda può essere effettuato dal 6 luglio fino al 6 settembre 2021. Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.
REQUISITI
Il contributo spetta qualora sussistano i seguenti requisiti:
- l’immobile adibito ad uso abitativo deve essere situato in un comune ad alta tensione abitativa ed è necessario che l’immobile locato sia stato adibito ad abitazione principale del conduttore, ossia quella nella quale il conduttore dimora abitualmente, e ciò risulti dalla residenza anagrafica;
- la locazione deve avere una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e deve risultare in essere alla predetta data;
- il contratto di locazione deve essere oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di questo;
- la rinegoziazione deve avere una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020;
- la rinegoziazione con riduzione del canone deve essere comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI.
Dopo la data di chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze (6 settembre 2021), l’Agenzia mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e delle risorse del Fondo.
Successivamente, il 31 dicembre 2021 (data ultima per comunicare la riduzione all’Agenzia delle Entrate tramite modello RLI), l’Agenzia effettua l’elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021, controllando la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative
COSA CONTIENE L’ISTANZA E COME PRESENTARLA
L’istanza contiene i dati identificativi del soggetto richiedente (e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica), i riferimenti del contratto di locazione relativo all’immobile adibito ad uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del locatario, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante un servizio web messo a disposizione nell’area riservata del soggetto richiedente.
Nell’applicativo web vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza.
Nell’applicativo web è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021.
L’applicativo web calcola l’importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone l’istanza.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore
Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.
Si ricorda che la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre 2021.
In questo periodo è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare, entro il 31 dicembre 2021, una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
QUANTO SPETTA
Tale contributo a fondo perduto consiste in una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del locatore che possiede i requisiti previsti.
L’importo del contributo è commisurato all’importo complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo relative alle mensilità dell’anno 2021, già accordate al conduttore e comunicate all’Agenzia delle entrate o che verranno accordate e comunicate all’Agenzia entro il 31 dicembre 2021.
Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti. Se le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.
NOTE
Nel caso di più locatori per il medesimo contratto, ciascun locatore dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.
Il contributo spetta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita Iva, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita Iva.
Il regime fiscale di tassazione del contratto di locazione non rileva. Pertanto, sono ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia i contratti in regime di cedolare secca.
L’elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Di seguito alleghiamo la guida dell’Agenzia delle Entrate: “Il contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti” contenente una check list che evidenzia quando sia possibile presentare l’istanza e che illustra in modo dettagliato i passaggi per la presentazione dell’istanza.
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