Da oggi, lunedì 5 luglio, e fino al 2 settembre 2021 apre il canale web per richiedere il contributo a fondo perduto alternativo al contributo a fondo perduto automatico.
Per maggiori dettagli, leggi il nostro articolo: “Decreto Sostegni Bis: contributo a fondo perduto”.
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 2 luglio 2021, ha definito le regole operative e la finestra temporale di presentazione delle istanze con le quali i contribuenti titolari di partita IVA che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, possono richiedere l’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto.
Inoltre, nella sezione del sito internet “l’Agenzia informa“, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche un’apposita guida, dal titolo: “I contributi a fondo perduto del decreto Sotegni-bis“.
Con tale provvedimento l’Agenzia ha approvato anche il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione, nonché le specifiche tecniche.
Il modello contiene l’importante novità di ulteriori sezioni dedicate all’indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L’indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni “3.1 – Aiuti di importo limitato” e “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni).
A tal fine, il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi:
- il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano,
- l’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente (quadro A),
- i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).
Nel caso in cui con la richiesta del cfp “Sostegni-bis attività stagionali” si verificasse il superamento dell’importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell’istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.
Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e la trasmissione telematica dell’istanza sono due:
- una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”,
- un software per la compilazione e canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop Telematico) per l’invio.
La procedura web sarà disponibile a partire da oggi, 5 luglio 2021, mentre l’invio di file telematici sarà possibile a partire dal 7 luglio 2021.
Entrambi i canali di presentazione si chiuderanno con il giorno 2 settembre 2021.
Il provvedimento, inoltre, contiene informazioni sulle modalità di elaborazione e controllo delle istanze da parte dell’Agenzia. Ad una prima fase di elaborazione con l’esecuzione di controlli “formali” che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico, segue una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria. In caso positivo, la seconda fase si conclude con l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta.
Ogni fase può essere monitorata dal contribuente attraverso le funzionalità presenti nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi”.
In caso di istanza trasmessa con dati errati, vengono illustrate modalità e tempistiche per l’invio di un’istanza sostitutiva e, in caso di contributo richiesto ma non spettante, le regole relative all’istanza di rinuncia.
Infine, il provvedimento tratta i controlli post-erogazione e fornisce le modalità operative per l’eventuale restituzione di un contributo non spettante.