Author Matteo Torzi
Il Decreto Cura Italia (art.56) sospendeva fino al 30 giugno 2021 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e dilazionava il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurassero l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
Il Decreto Sostegni bis (art.16) ha prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 la moratoria sui mutui ed i finanziamenti prevista dal decreto Cura Italia.
La proroga si applica solo alla quota capitale e non agli interessi ed è destinata alle sole imprese che avevano già richiesto di usufruire della moratoria entro il 31 gennaio 2021.
A decorrere dal 1° luglio 2021 saranno dunque dovuti gli interessi alle scadenze contrattualmente pattuite secondo il piano di ammortamento originario.
La moratoria non sarà automatica: le aziende interessate, anche se già ammesse alla moratoria, dovranno fare specifica richiesta alla banca di riferimento con una comunicazione dove si dichiara l’intenzione di continuare ad usufruire della sospensione delle rate fino al 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda la comunicazione, questa può essere trasmessa, anche via e-mail, ma dovrà pervenire all’istituto di credito entro la scadenza del 15 giugno 2021.
Successivamente al 31 dicembre 2021, scaduto il termine della sospensione, verrà automaticamente riattivato il flusso di addebito dell’intero importo delle rate alle scadenze contrattualmente pattuite secondo il piano di ammortamento originario.
ULTERIORI PROROGHE
La proroga prevista dal Decreto Sostegni Bis si applica anche alle ulteriori due misure previste dal Decreto Cura Italia:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni.
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