Decreto Sostegni Bis: contributo a fondo perduto
Il Decreto Sostegni Bis (art.1) prevede tre nuove tipologie di contributo a fondo perduto:

 

  1. contributo a fondo perduto automatico (comma 1)
  2. contributo a fondo perduto previa presentazione di nuova istanza (comma 5)
  3. contributo a fondo perduto sul peggioramento del risultato economico (comma 16)

 

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AUTOMATICO

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto pari al 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dal decreto Sostegni (art. 1). Tale contributo verrà erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate senza la necessità di presentare ulteriori istanze. Pertanto, chi avesse optato per il credito d’imposta, potrà quindi godere in automatico di un ulteriore identico credito d’imposta.

 

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVIA PRESENTAZIONE DI NUOVA ISTANZA

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa arte o professione o che producono reddito agrario, la cui partita iva sia attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e con un volume di ricavi nel 2019 non superiore a euro 10 milioni.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dall’1 aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (art.1) l’ammontare del nuovo contributo si calcola applicando alla differenza di fatturato come sopra determinata, le seguenti percentuali (le modalità di calcolo sono analoghe a quelle del Decreto Sostegni):

60% Ricavi o compensi < 100.000 €
50% Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €
40% Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
30% Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
20% Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €

Coloro che, avendo già presentato la prima istanza del Decreto Sostegni e avendo già ricevuto il contributo automatico del presente decreto, presenteranno anche questa nuova istanza prevista dal Decreto Sostegni Bis, riceveranno un ammontare pari alla differenza tra l’ammontare spettante e quanto già ricevuto in automatico. Pertanto, prima della presentazione della nuova istanza dovrà essere verificata la spettanza di un contributo differenziale.

Invece, per coloro che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni l’ammontare del nuovo contributo si calcola applicando alla differenza di fatturato come sopra determinata, le seguenti percentuali:

90% Ricavi o compensi < 100.000 €
70% Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €
50% Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
40% Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
30% Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €
Modalità di erogazione

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

In tutti i casi l’ammontare del contributo non può superare euro 150.000.

Si attende l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che individuerà gli elementi da indicare nell’istanza e i termini di presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

 

3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUL PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO

È previsto un terzo contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa arte o professione o che producono reddito agrario, la cui partita iva sia attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio) e con un volume di ricavi nel 2019 non superiore a euro 10 milioni.

Il requisito per ottenere tale contributo è avere avuto un peggioramento del risultato economico dell’esercizio al 31 dicembre 2020 rispetto all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (senza contare i contributi ricevuti dall’Agenzia delle Entrate), in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto ministeriale.

Il riconoscimento del contributo è successivo alla presentazione di un’istanza telematica da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Anche in questo caso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà indicare le modalità di effettuazione, i termini e gli specifici campi della dichiarazione dei redditi rilevanti per la compilazione dell’istanza.

Il contributo di cui alla presente istanza può essere trasmesso solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

 

SINTESI

 

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