L’INPS, con un comunicato del 13 maggio, annuncia che il termine per il versamento della prima rata dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome è stato prorogato dal 17 maggio al 20 agosto 2021.
Il posticipo dei termini di pagamento è connesso all’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti all’Inps e danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’esonero contributivo, previsto in misura parziale, è riconosciuto entro l’importo massimo di 3.000 euro (tale somma verrà ricalcolata in base al numero di domande pervenute e al valore del fondo: su 2,5 miliardi disponibili, 1,5 saranno destinati agli iscritti Inps).
DESTINATARI
L’esonero contributivo spetta (se sussistono i requisiti previsti) a:
- artigiani, commercianti, coltivatori iscritti alle gestioni speciali Inps;
- autonomi e collaboratori iscritti alla Gestione Separata;
- professionisti con Cassa;
- i soci di società e i professionisti componenti di studio associato.
REQUISITI
Requisiti per accedere all’esonero contributivo:
- aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro;
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. I limiti reddituali non sono applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020.
Inoltre, è richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato (ad eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (tranne l’assegno ordinario di invalidità). L’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda solamente i contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021.
Per usufruire dell’esonero contributivo è necessario possedere un DURC regolare in corso di validità.
Nel caso di contribuzione già versata ma oggetto di esonero, è possibile richiederla a compensazione o a rimborso. L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione previdenziale del soggetto interessato è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
Il Decreto Sostegni Bis è in attesa di pubblicazione, pertanto potrebbero esserci ulteriori novità.
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