IVA sull’e-commerce: nuove regole dal 1° luglio 2021

A decorrere dal 1° luglio 2021 (termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2021), per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto (ambito B2C), è prevista: 

  • abolizione delle soglie attualmente previste per le vendite a distanza (comprese tra 35.000 ed 100.000 euro) e la previsione di un’unica soglia valida per tutti gli Stati membri, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale l’operazione si considera rilevante ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni; 
  • l’estensione del regime speciale MOSS alle vendite a distanza di beni (e-commerce indiretto), che prenderà il nome di OSS; 
  • l’introduzione di specifici obblighi per i soggetti che facilitano, mediante un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi. 

In base alle nuove disposizioni, per semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, l’attuale regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico, definito “MOSS (Mini One Stop Shop), sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. 

In particolare, saranno introdotti due nuovi regimi semplificati: 

  • il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo;  
  • il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.  

Cenni sull’e-commerce (diretto e indiretto)
E-commerce indiretto 

Con il termine “ecommerce indiretto”, o “vendita a distanza”, si intende la vendita di beni mobili e materiali in UE B2C. 

Caratteristiche dell’e-commerce indiretto:  

  • l’acquisto è perfezionato da un privato; 
  • il trasporto della merce venduta è effettuato direttamente a cura del fornitore o per suo conto. 

Territorialità IVA per le vendite a distanza ante-post 1 luglio 2021 

Operazioni verso l'Italia (esempio un privato italiano acquista merce da un’azienda tedesca) 

Le cessioni si considerano effettuate in Italia (Stato del committente) salvo che il cedente, nell’anno solare in corso e in quello precedente, abbia realizzato vendite in Italia per un ammontare inferiore alla soglia di 35.000,00 euroDa luglio 2021 tale soglia è abolita ed è stabilito limite a 10.000 euro 

In caso di mancato superamento della suddetta soglia, l’operazione si considera effettuata nello Stato membro di origine. In quest’ultima circostanza, il cedente può comunque optare per l’applicazione dell’IVA in Italia. 

In caso di superamento della soglia indicata, il fornitore comunitario è tenuto ad identificarsi ai fini IVA in Italia. 

Ammontare annuo delle vendite a distanza in Italia   Da1 luglio 2021 Ammontare annuo delle vendite a distanza in Italia   Luogo di tassazione   Identificazione IVA 
> 35.000   10.000   Italia   SI, in ITALIA 
≤ 35.000 euro   ≤ 10.000 euro   Stato Ue di origine   NO 

 Operazioni dall’Italia (esempio un’azienda italiana vende a un privato tedesco) 

L’imposta si applica in tale Stato, a meno che il cedente, nell’anno solare in corso e in quello precedente, abbia realizzato vendite a distanza nell’altro Stato membro per un ammontare inferiore alla soglia comunitaria di 100.000 euro o alla minore soglia stabilita da quest’ultimo Stato. Il fornitore italiano, dunque, deve verificare la soglia fissata dallo Stato di destinazione dei beni. Da luglio 2021 tale soglia è abolita ed è stabilito limite a 10.000 euro 

In caso di superamento della soglia indicata (dal 1 luglio 2021 euro 10.000), il fornitore comunitario è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello stato di destinazione dei beni. 

Invece, in caso di mancato superamento della soglia, le vendite si considerano effettuate in Italia. 

Resta ferma, per il cedente, la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione. 

Ammontare annuo delle vendite a distanza nello Stato Ue  Dal 1 luglio 2021 Ammontare annuo delle vendite a distanza nello Stato Ue  Luogo di tassazione   Identificazione IVA 
> 100.000 (o diversa soglia)   10.000   Stato Ue di destinazione  Si, nello Stato UE 
≤100.000 (o diversa soglia)   ≤10.000   Italia  NO 

Al termine dell’articolo è riportata una tabella contenente l’elenco dei Paesi e le relative soglie fino al 1 luglio 2021. 

E-commerce diretto  

Con il termine “e-commerce diretto” si intende la vendita di servizi digitali (TTE – telecomunicazioni, tele radiodiffusione, servizi elettronici) in UE B2C. Il servizio è erogato via internet (es. acquisti di un app). 

In deroga alla regola generale, il luogo di effettuazione delle operazioni coincide con il luogo in cui il committente è stabilito o possiede il domicilio o la residenza abituale.

Per i servizi elettronici resi nei confronti di privati, l’imposta è assolta nello Stato in cui è stabilito il committente (il privato): 

  • mediante identificazione ai fini IVA nel medesimo Stato; 
  • ovvero, applicando il regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop), il quale, è stato introdotto per evitare di doversi identificare in tutti i paesi, è opzionale e segue il criterio all-in all-out

Paesi e relative soglie:  

Paese  Soglia 
Belgio   € 35.000  
Danimarca   280.000 DKK  
Francia   € 100.000  
Germania   € 100.000  
Grecia   € 35.000  
Irlanda   € 35.000  
Lussemburgo   € 1000.000  
Portogallo   € 35.000  
Spagna   € 35.000  
Italia   € 35.000  
Olanda   € 100.000  
Svezia   320.000 SEK   
Romania   118.000 RON  
Croazia   270 HRK  
Austria   € 35.000  
Finlandia   € 35.000  
Rep. Cesa   1.140.000 CZK  
Estonia   €  35.000 
Cipro   € 35.000  
Lettonia   € 35.000  
Lituania   125.000 LTL  
Ungheria   € 35.000  
Malta   € 35.000  
Polonia   160.000 PLN  
Slovenia   € 35.000  
Slovacchia   € 35.000  
Bulgaria   70.000 BNG  

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