Author Ilaria Colombini
La Finanziaria 2021 conferma e potenzia il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia ed effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022.
L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono:
- le imprese, a prescindere da forma, natura giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime di determinazione del reddito;
- gli esercenti arti e professioni, a cui spetta soltanto il credito d’imposta sui beni strumentali “ordinari”.
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (art. 164 del TUIR);
- i beni con coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5% (DM 31.12.88);
- i fabbricati e le costruzioni;
- condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario (Allegato 3 alla L. 208/2015);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Investimenti agevolabili e misura dell’agevolazione
Esistono tre tipologie di investimenti agevolabili:
1- Investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari” (diversi da quelli “4.0”), riconosciuti alle imprese e agli esercenti arti e professioni.
investimenti | dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022 con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021) | dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022) |
beni materiali ‘’ordinari’’ | credito d’imposta 10% *
costi ammissibili max 2 milioni di euro |
credito d’imposta 6%
costi ammissibili max 2 milioni di euro |
beni immateriali ‘’ordinari’’ | credito d’imposta 10% *
costi ammissibili max 1 milione di euro |
credito d’imposta 6%
costi ammissibili max 1 milione di euro |
*credito d’imposta del 15% per le imprese che investono in beni necessari per agevolare il lavoro agile
2- Investimenti in beni materiali 4.0, riconosciuti solo alle imprese.
Importo investimento | dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022 con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021) | dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022) |
fino a 2.500.000 euro | credito d’imposta 50% | credito d’imposta 40% |
superiore a 2.500.000 euro
fino a 10.000.000 euro |
credito d’imposta 30% | credito d’imposta 20% |
superiore a 10.000.000 euro
fino a 20.000.000 euro |
credito d’imposta 10% | credito d’imposta 10% |
limite massimo costi ammissibili 2.000.000 euro per ciascun periodo
Si rimanda all’Allegato A.
3- Investimenti in beni immateriali 4.0, riconosciuti solo alle imprese.
credito d’imposta |
investimento dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022) |
credito d’imposta del 20% |
limite massimo costi ammissibili 1.000.000 di euro
Si rimanda all’Allegato B.
Fruizione dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24:
- codice tributo “6935” relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari”
- codice tributo “6936” per i beni materiali “4.0”
- codice tributo “6936” per i beni immateriali “4.0”
senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo à in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito;
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Irrilevanza fiscale dell’agevolazione
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Obblighi documentali
Per tutti i beni agevolabili:
- conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- dicitura in fattura: le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058”.
La mancata indicazione della dicitura determina la revoca dell’agevolazione. à possibilità di regolarizzare il documento di spesa già emesso à annotare sulla copia cartacea del documento, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo o, in alternativa, “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso”
Solo per beni 4.0:
- perizia tecnica asseverata: per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0” è richiesta una perizia asseverata. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
- comunicazione al MISE: comunicazione che non costituisce condizione preventiva di accesso.
Condizioni e precisazioni
Il credito d’imposta in beni strumentali spetta solo in presenza delle seguenti condizioni:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000;
- l’impresa non deve trovarsi in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale.
L’agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi.
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