Credito d’imposta in beni strumentali: tutte le novità

Author Ilaria Colombini

La Finanziaria 2021 conferma e potenzia il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia ed effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022. 

L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022: 

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 
Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono: 

  • limprese, a prescindere da forma, natura giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione e regime di determinazione del reddito; 
  • gli esercenti arti e professioni, a cui spetta soltanto il credito d’imposta sui beni strumentali ordinari”. 

Sono esclusi dall’agevolazione: 

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (art. 164 del TUIR); 
  • i beni con coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5% (DM 31.12.88); 
  • i fabbricati e le costruzioni; 
  • condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario (Allegato 3 alla L. 208/2015); 
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. 
Investimenti agevolabili e misura dell’agevolazione 

Esistono tre tipologie di investimenti agevolabili: 

1- Investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari” (diversi da quelli “4.0”), riconosciuti alle imprese e agli esercenti arti e professioni. 
investimenti  dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o  entro il 30 giugno 2022 con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021)  dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022) 
beni materiali ‘’ordinari’’  credito d’imposta 10% * 

costi ammissibili max 2 milioni di euro 

credito d’imposta 6% 

costi ammissibili max 2 milioni di euro 

beni immateriali ‘’ordinari’’  credito d’imposta 10% * 

costi ammissibili max 1 milione di euro 

credito d’imposta 6% 

costi ammissibili max 1 milione di euro 

 *credito d’imposta del 15% per le imprese che investono in beni necessari per agevolare il lavoro agile 

2- Investimenti in beni materiali 4.0riconosciuti solo alle imprese.  
Importo investimento  dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o  entro il 30 giugno 2022 con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021)  dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022) 
fino a 2.500.000 euro  credito d’imposta 50%  credito d’imposta 40% 
superiore a 2.500.000 euro  

fino a 10.000.000 euro 

credito d’imposta 30%  credito d’imposta 20% 
superiore a 10.000.000 euro 

fino a 20.000.000 euro 

credito d’imposta 10%  credito d’imposta 10% 

limite massimo costi ammissibili 2.000.000 euro per ciascun periodo 

Si rimanda all’Allegato A

3- Investimenti in beni immateriali 4.0, riconosciuti solo alle imprese.  
credito d’imposta  
investimento dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022) 
credito d’imposta del 20% 

limite massimo costi ammissibili 1.000.000 di euro 

Si rimanda all’Allegato B

Fruizione dell’agevolazione 

Il credito d’imposta: 

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24:
  1. codice tributo “6935” relativamente al credito d’imposta per i beni “ordinari” 
  2. codice tributo “6936” per i beni materiali “4.0” 
  3. codice tributo “6936” per i beni immateriali “4.0”  

        senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi; 

  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in 3 quote annuali di pari importo à in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito; 
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale; 
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione. 
Irrilevanza fiscale dell’agevolazione 

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: 

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; 
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto. 
Obblighi documentali 

Per tutti i beni agevolabili: 

  • conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; 
  • dicitura in fattura: le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058”. 

La mancata indicazione della diciturdetermina la revoca dell’agevolazioneà possibilità di regolarizzare il documento di spesa già emesso à annotare sulla copia cartacea del documento, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo o, in alternativa, “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso” 

Solo per beni 4.0: 

  • perizia tecnica asseverata: per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0” è richiesta una perizia asseverata. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante; 
  • comunicazione al MISE: comunicazione che non costituisce condizione preventiva di accesso. 
Condizioni e precisazioni

Il credito d’imposta in beni strumentali spetta solo in presenza delle seguenti condizioni:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; 
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 
  • l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000; 
  • l’impresa non deve trovarsi in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale. 

L’agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi. 

 

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