Bilancio 2020: deroga alla continuità aziendale

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), terminata la fase di pubblica consultazione, ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 8 in materia di continuità aziendale.[1]

Lo scopo del lavoro è quello di analizzare sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal Decreto Rilancio (art. 38-quater, comma 2), la quale introduce la facoltà di deroga all’articolo 2423-bis, n. 1, del Codice civile, al verificarsi di determinate condizioni, proprio per evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione possa enfatizzare gli effetti negativi della pandemia in corso.

Normativa di riferimento

Il Decreto Rilancio (art. 38-quater, al comma 2) in tema di “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” stabilisce che:

“Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.

Ambito di applicazione

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC. Restano invece escluse dalla disposizione le società che adottano i principi contabili internazionali.

Secondo il documento OIC, però, le suddette disposizioni devono essere estese anche ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo che si avvale della deroga nella redazione del proprio bilancio d’esercizio.[2]

In relazione ai bilanci interessati dalla norma, la deroga prevista si applica ai bilanci d’esercizio:

  • chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020;
  • chiusi prima del 31 dicembre 2020, ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020;
  • in corso al 31 dicembre 2020, ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021.
Modalità di applicazione

Per i bilanci:

  • chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020;
  • chiusi prima del 31 dicembre 2020, ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020;
  • in corso al 31 dicembre 2020, ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021;

la società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11.

Si tratta cioè dei casi in cui:

  • non siano identificate incertezze sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
  • siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità.

Nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente ha applicato quanto previsto dal Decreto Rilancio (art. 38-quarter) o dalla precedente norma introdotta dalle Legge del 5 giugno 2020 n. 40 (art. 7) in tema di “Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio” in vigore fino al 18 luglio 2020.

Al contrario, non è possibile usufruire della deroga se, nel precedente bilancio approvato, la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure 24 dell’OIC 11, cioè:

  • assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, senza che siano ancora accertate cause di scioglimento;
  • accertamento di una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del Codice civile.
Nota integrativa

La norma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione, comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

Il bilancio deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Pertanto, è necessario fornire nella Nota integrativa non solo le informazioni che hanno condotto l’impresa alla scelta di avvalersi della deroga, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare ad operare nel prossimo futuro. La società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla continuità aziendale. Pertanto, devono essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Inoltre, nei casi in cui non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

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[1] Il documento dal titolo “Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” (continuità aziendale), entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

[2] Infatti, sembrerebbe illogico che una società rediga il bilancio d’esercizio in continuità, avvalendosi della deroga prevista dalla norma, e nel contempo dichiari nel proprio bilancio consolidato l’assenza di continuità aziendale