Sospensione obblighi di ricapitalizzazione per perdite rilevanti

In attesa di chiarimenti da parte del nuovo Governo, si riporta una sintesi della circolare di Assonime n°3/2021 del 25 febbraio 2021, intitolata La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative”. 

La circolare illustra le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 all’art. 6 del Decreto Liquidità (DL 23/2020), che per la prima volta aveva introdotto la disciplina speciale della sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di ricapitalizzazione in caso di perdite significative e della relativa causa di scioglimento (disciplinata dall’art. 2484, co.1, n. 4) c.c.). 

La Legge di Bilancio 2021, sostituendo l’art. 6 del Decreto Liquidità, ha stabilito che gli obblighi di ricapitalizzazione non si applicano in caso perdite significative “emerse” nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. Inoltre, viene posticipato il momento in cui bisognerà adottare le conseguenti misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione ed, eventualmente, accertare la causa di scioglimento (ex art. 2484 c.c.). 

Nel caso di perdite superiori ad un terzo che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del Capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra almeno pari al minimo legale, può rinviare tale decisione all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio del 5° esercizio successivo (in pratica, l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, che si terrà presumibilmente, salvo eventuali proroghe, entro il 30 aprile 2026). 

Considerando la circolare di Assonime, questa sostiene, diversamente da quanto invece sostenuto dal MISE nella Circolare del 29 gennaio 2021, che la nuova normativa, inquadrandosi in “un sistema di norme agevolative di varia natura tutte volte ad assicurare la continuità operativa delle imprese in un contesto di varia difficoltà economica”, ricomprenda, anche se in maniera molto ardua, anche le perdite emerse precedentemente al 31 dicembre 2020 

Di conseguenza, secondo l’Assonime, la sospensione opera non soltanto per le perdite “emerse” nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, ma anche a quelle “risultanti” nel bilancio del medesimo esercizio (e quindi di competenza di precedenti esercizi). 

Inoltre, l’Associazione sostiene che tutte le eventuali perdite maturate dal 2021 al 2025 dovranno intendersi comprese nella “disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione”, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del 5° esercizio successivo al 2020.

Infine, Assonime ribadisce che non è sostenibile la tesi secondo cui la sospensione operi limitatamente per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 solo quando esse siano un effetto diretto della crisi da Covid-19. Tale argomentazione, oltre a non essere minimamente sorretta dal dettato letterale della norma, è anche concettualmente errata essendo effettivamente impossibile riuscire a stabilire la quota parte della perdita riferibile al Covid-19, quando i fenomeni che l’hanno determinata “siano collocati all’interno di una situazione di crisi sistemica come quella recata dal Covid-19, sono tra loro correlati e non possono essere isolati rispetto alla crisi stessa”.

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