Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: le novità del 2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto del 4 dicembre 2020, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema d’Interscambio a partire da quella data.

 

Differimento dei termini ordinari per il versamento

Il Decreto Ministeriale dispone che il versamento dell’imposta dovrà avvenire per ogni trimestre di riferimento entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla fine del trimestre stesso.

L’unica eccezione riguarda il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre, che dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla fine del trimestre.

 

Semplificazioni per l’imposta di bollo di ammontare non superiore a 250 euro (1° e 2° trimestre)

Come per la precedente disciplina, è prevista una semplificazione che interessa i soggetti passivi tenuti al versamento di importi minimi: imposta di bollo che non superi i 250 euro.

In tal caso il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato senza applicazione di sanzione ed interessi:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.

 

Riepilogo scadenze
Scadenze ordinarie
Trimestre di riferimento Termine versamento Imposta di Bollo Codice Tributo da utilizzare
1° trimestre 2021 31 maggio 2021 2521
2° trimestre 2021 30 settembre 2021 2522
3° trimestre 2021 30 novembre 2021 2523
4° trimestre 2021 28 febbraio 2021 2524

 

Scadenze con semplificazioni (importo dell’imposta non superiore a 250 euro)
Trimestre di riferimento Importo Termine versamento Imposta di Bollo Codice Tributo da utilizzare
1° trimestre 2021 Non superiore a 250 euro 30 settembre 2021 2521
2° trimestre 2021 30 settembre 2021 2522
1° e 2° trimestre 2021 Non superiore a 250 euro 30 novembre 2021 2521-2522
3° trimestre 2021 30 novembre 2021 2523
4° trimestre 2021 28 febbraio 2021 2524

 

Novità: Procedura di integrazione dell’imposta

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all’integrazione delle fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta.

Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, con modalità telematiche, l’informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato. Quest’ultimo, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, può procedere, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati (con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno di riferimento).

Le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate in assenza di modifiche da parte del contribuente.

L’Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente (il termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell’anno).

Periodo di riferimento Termine integrazione Termine variazione dati Termine comunicazione importo definitivo Termine per il versamento
1° trimestre 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio
2° trimestre 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre
3° trimestre 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° trimestre 15 gennaio

(anno successivo)

31 gennaio

(anno successivo)

15 febbraio

(anno successivo)

28 febbraio

(anno successivo)

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