Con un Provvedimento del 23 novembre 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate introduce rilevanti e sostanziali modifiche alle disposizioni relative alla documentazione “idonea” a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento e stabilisce i nuovi requisiti per l’accesso al regime premiale di penalty protection.
Ambito soggettivo
Nello specifico le nuove disposizioni attuative trovano applicazione con riferimento alle operazioni relative a:
- imprese italiane nei rapporti con imprese estere (art. 110, co. 7, Tuir),
- stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti (art 152, co 3 del Tuir)
- stabili organizzazioni in esenzione di imprese residenti (art 168/ter, co. 10 del Tuir).
Principali novità:
- Estensione a tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in esame quali:
- società, enti commerciali e imprenditori residenti
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
- obbligo di predisporre, in aggiunta alla Documentazione Nazionale, anche il cd. Masterfile, documento in precedenza richiesto unicamente alle società residenti, o stabili organizzazioni in Italia, qualificabili come holding o sub-holding.
Il nuovo set documentale è caratterizzato da:
- modifica della struttura rispetto alle precedenti disposizioni attuative (diversa articolazione di capitoli e paragrafi);
- ampliamento dei dati e delle informazioni che devono essere inclusi all’interno del Masterfile e della Documentazione Nazionale, al fine di soddisfare i requisiti di idoneità.
Masterfile
Con riferimento al Masterfile, maggiore rilevanza è data:
- all’individuazione dei fattori che caratterizzano la generazione di profitto del gruppo;
- alla struttura operativa;
- alla catena del valore richiedendo anche un’analisi approfondita della catena produttiva/distributiva relativi ai servizi e/o i prodotti principalmente incidenti sul fatturato del gruppo (primi cinque servizi e/o prodotti rilevanti in termini di fatturato ed eventuali ulteriori prodotti e/o servizi il cui fatturato sia superiore al 5% di quello complessivo);
- ai beni immateriali del gruppo richiedendo, in aggiunta all’elenco degli stessi, anche gli accordi stipulati tra le società del gruppo, le operazioni rilevanti avvenute tra le imprese associate e le relative politiche di transfer pricing applicate;
- alle attività finanziarie infragruppo, includendo informazioni relative alle modalità di finanziamento del Gruppo, l’indicazione delle entità che svolgono funzioni di finanziamento e delle politiche di transfer pricing relative alle transazioni finanziarie infragruppo.
Ulteriore novità
È necessario allegare il bilancio consolidato del gruppo nonché un elenco di tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e i ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni finanziarie dei paesi in cui il gruppo opera.
Documentazione nazionale
Con riferimento alla Documentazione Nazionale, in aggiunta alle informazioni generali già richieste dal precedente Provvedimento e relative a:
- entità residente (storia, evoluzione recente, mercato di riferimento, struttura operativa),
- singole operazioni infragruppo (con indicazione della natura delle operazioni, ammontare, controparti, analisi di comparabilità e metodo di transfer pricing adottato):
sono previste altre novità, principalmente:
- in merito alla struttura organizzativa, vengono indicati i riporti funzionali delle risorse impiegate in ciascuna unità organizzativa locale, nonché in eventuali riorganizzazioni o trasferimenti (anche di beni immateriali) che abbiano interessato l’entità locale;
- in relazione ai criteri di scelta e applicazione del metodo adottato, al contribuente è richiesto:
- di motivare l’eventuale scelta di “testare” l’operazione sulla base di dati pluriennali;
- di fornire un’esaustiva descrizione di eventuali rettifiche di comparabilità applicate ai fini di una maggiore affidabilità dei risultati dando evidenza delle ragioni sottostanti la scelta;
- di indicare le principali critical assumptions adottate nell’applicazione del metodo di transfer pricing, con indicazioni degli impatti derivanti da eventuali modifiche delle stesse;
- vi è un incremento delle informazioni e dei dati economico-finanziari, in quanto la Documentazione Nazionale dovrà essere corredata da:
- il bilancio: includendo, ove disponibili, le relazioni di certificazione rilasciate da revisori indipendenti;
- i prospetti di informazione e di riconciliazione, con il bilancio di esercizio, dei dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di transfer pricing,
- i dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi (con specifica indicazione delle relative fonti);
- dovrà essere allegata copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo sopra descritte.
Viene confermata la semplificazione degli oneri documentali per le piccole e medie imprese (ovvero le imprese con volume d’affari o ricavi inferiore a 50 milioni di euro), che, in linea con la precedente normativa, hanno la facoltà di non aggiornare i capitoli relativi alle transazioni infragruppo nei due periodi d’imposta successivi, a condizione che l’analisi di comparabilità si basi su dati da fonti pubblicamente disponibili e in assenza di modifiche significative tra i vari periodi d’imposta.
Si segnala che il Provvedimento esclude dalla definizione di PMI, i soggetti residenti che sono controllati direttamente o indirettamente da un soggetto non qualificabile come PMI.
Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto
Ulteriore novità è l’introduzione di uno specifico set informativo quale condizione necessaria della scelta del contribuente di adottare la metodologia semplificata, in tema di benefit test e di mark-up del 5% dei costi rilevanti, relativa ai servizi a basso valore aggiunto.
A tal proposito, è prevista la redazione di un’apposita Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto, in aggiunta al Masterfile e alla Documentazione Nazionale, contenente:
- la descrizione dei servizi infragruppo (con un dettaglio dei beneficiari coinvolti, delle ragioni per le quali detti servizi sono considerati a basso valore aggiunto e delle chiavi di allocazione utilizzate per ripartirne i costi);
- i relativi contratti di fornitura dei servizi;
- i prospetti di calcolo con cui si è effettuata la valorizzazione delle operazioni (ivi inclusa la modalità di ripartizione dei costi diretti e indiretti e la successiva applicazione del margine di profitto).
Tale documentazione, inoltre, può essere anche integrata nel Documento Nazionale a fini di penalty protection.
Aspetti formali
Il nuovo Provvedimento conferma che la documentazione di transfer pricing deve essere redatta su base annuale e in lingua italiana, con l’eccezione del solo Masterfile che potrà essere presentato anche in lingua inglese.
Tra le principali novità, nell’ambito dell’obbligo del formato elettronico, spicca l’introduzione della sottoscrizione da parte del legale rappresentante o suo delegato, sia del Masterfile che della Documentazione Nazionale, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’apposizione della marca temporale, che è condizione essenziale dell’idoneità, avrà risvolti operativi significativi sulla tempistica di redazione degli oneri documentali.
Inoltre, viene esteso a 20 giorni (in precedenza 10 giorni) il termine entro cui il contribuente deve fornire la suddetta documentazione a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Viene invece confermato il termine dei 7 giorni (ovvero il più ampio termine in funzione della complessità della richiesta) nel caso di richiesta di informazioni integrative o supplementari.
Criteri idoneità documentazione
Il Provvedimento ribadisce e chiarisce che la documentazione deve essere considerata idonea laddove fornisca i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento.
Comunicazione possesso documentazione
Il Provvedimento ha confermato l’esercizio dell’opzione con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Tuttavia, quale elemento di novità, viene disposto che, in caso di successiva presentazione di dichiarazione integrativa c.d. “a sfavore” – per correggere errori od omissioni in relazione all’applicazione del principio di libera concorrenza – il contribuente ha la possibilità di “integrare” o “modificare” la documentazione, dandone comunicazione in tale dichiarazione integrativa.
Sul punto si segnala che, in base al tenore letterale del Provvedimento, il riferimento al concetto di “modifica” e “integrazione” sembra escludere che l’opzione per l’accesso al regime in esame possa essere esercitata, per la prima volta, tramite la dichiarazione integrativa: tale opzione dovrà essere stata già esercitata dal contribuente nella dichiarazione originariamente presentata (e in parallelo predisposto il Masterfile e la Documentazione Nazionale che potranno successivamente essere integrati).