Nella Legge di Bilancio 2021 è stata prevista la proroga di tutte le agevolazioni IRPEF per i lavori in edilizia: sismabonus, ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili, bonus facciate e bonus giardini, compreso anche l’Ecobonus 110%, già previsto dall’attuale legislazione almeno fino alla fine del 2021.
Tutte le proroghe previste sono al 31 dicembre del prossimo anno, ad eccezione dell’Ecobonus o Superbonus 110% la cui proroga si estende fino al 30 giugno 2022.
Ecobonus o “Superbonus” 110%
Introdotto dal Decreto Rilancio, l’Ecobonus prevede una detrazione del 110% da ripartire in 5 quote annuali, per le spese sostenute nel 2021, o 4 quote annuali per le spese sostenute nel 2022. Ne possono beneficiare i condomini o le persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa sulle proprie unità immobiliari (l’agevolazione non riguarda però gli immobili con categoria catastale A/1-abitazioni signorili, A/8-abitazioni in ville, A/9-castelli, palazzi di interesse artistico e storico).
Gli interventi trainanti per usufruire del “Superbonus” sono tre:
- interventi di isolamento termico;
- sostituzione dell’impianto di riscaldamento in condominio;
- sostituzione dell’impianto di riscaldamento in proprietà esclusive (interventi sugli edifici unifamiliario sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti).
Se, contestualmente a tali interventi, vengono realizzati anche lavori detraibili al 65% e 50%, anche questi beneficeranno del 110%.
Infine, altro requisito fondamentale per usufruire di tale agevolazione, è il miglioramento di due classi energetiche da certificare mediante APE.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Sismabonus
Il Sismabonus è previsto per gli interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per lo svolgimento di attività produttive, siti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e in quelle a minor rischio (zona sismica 3).
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
Anche chi acquista un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, potrà detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).
Con il Decreto Rilancio, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Bonus ristrutturazioni
Il Bonus ristrutturazioni consiste in una detrazione al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia fino un tetto di spesa di 96mila euro, da ripartire in 10 quote annuali. Il beneficio si applica a lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Nel caso di lavori sull’intero edificio residenziale, sono agevolati anche i lavori di manutenzione ordinaria. È stato così scongiurato il rischio di tornare alla precedente detrazione ridotta del 36% e con limite massimo di spesa di 48.000 euro.
Con il Decreto Rilancio, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Riqualificazione energetica (Ecobonus)
È prevista una proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, l‘Ecobonus, con le stesse aliquote previste per il 2020 (50% per infissi, biomassa e schermature solari, 65% per le rimanenti tipologie). I tetti di spesa variano a seconda degli interventi. Detrazione da ripartire in 10 quote annuali.
Con il Decreto Rilancio, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Bonus mobili
Il Bonus mobili consiste in una detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 10mila euro, da ripartire in 10 quote annuali, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata.
Bonus facciate
Il Bonus facciate è la detrazione al 90%, senza limiti di spesa, introdotta dalla manovra dello scorso anno per gli interventi di risistemazione delle facciate degli edifici, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone. Detrazione da ripartire in 10 quote annuali.
Con il Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Bonus verde
Il Bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).
Infine, sono state introdotte due nuove tipologie di “bonus”:
Bonus idrico
Alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, è riconosciuto un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Bonus per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile
È stato previsto un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Il credito d’imposta è attribuito, dal 1 gennaio 2021, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.