Dividendi distribuiti alle società semplici: le modifiche apportate dal Decreto Liquidità

L’art. 28 del Decreto Liquidità ha corretto molti dei problemi applicativi emersi in relazione al regime fiscale dei dividendi distribuiti a società semplici.

Misure precedenti

Inizialmente già la Legge di Bilancio 2018 aveva modificato tale disciplina, eliminando la pregressa normativa che prevedeva che i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e quelli da partecipazioni non qualificate avessero sostanzialmente lo stesso trattamento fiscale, per cui i dividendi percepiti dalle società semplici, indipendentemente dal fatto che facessero riferimento al possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate, concorrevano comunque alla formazione del reddito complessivo.

Successivamente il DL 124/2019 aveva apportato modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici, introducendo un principio di tassazione di carattere sostanziale valido per tutti i soci di società semplici ed una nuova tipologia di trasparenza delle società semplici.

In particolare, veniva stabilito che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Tale disposizione prevede una particolare imposizione fiscale per gli utili distribuiti alle società semplici:

  • per la quota imputabile a società di capitali ed enti commerciali italiani sono esclusi dalla formazione del loro reddito complessivo per il 95% dell’ammontare; il residuo 5% concorrerà a formare il reddito complessivo soggetto all’IRES;
  • per la quota imputabile a imprenditori individuali, S.N.C e S.A.S. residenti in Italia, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non, che non riguardano l’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta del 26%.
Le modifiche del Decreto Liquidità

Il Decreto Liquidità modifica ulteriormente il regime fiscale di tassazione dei dividendi incassati dalle società semplici, andando a modificare il contenuto dell’articolo 32-quater del DL 124/2019, sulla base di quattro specifiche linee guida:

  1. ricomprendere nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Tuir);
  2. chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibili ai soci persone fisiche della medesima società;
  3. disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti;
  4. disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018. La nuova disciplina si applica ai dividendi percepiti dalle società semplici a decorrere dal 1° gennaio 2020.