Corrispettivi telematici: l’obbligo scatta dal 1°gennaio 2021

Il Decreto Rilancio proroga e differisce l’entrata in vigore di diverse disposizioni, tra cui:

  • differimento durata fase transitoria trasmissione corrispettivi telematici;
  • differimento obbligo di invio dei dati dei corrispettivi a sistema tessera sanitaria;
  • rinvio Lotteria degli scontrini;
  • cessione carburante.
Fase transitoria trasmissione corrispettivi telematici

Con il fine di sostituire scontrini e ricevute, dal 1° luglio 2019 è scattato l’obbligo, per chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non su richiesta del cliente, di certificare i corrispettivi giornalieri tramite memorizzazione e trasmissione telematica all’agenzia delle entrate.

Tale trasmissione è possibile attraverso i registratori telematici o, in alternativa, attraverso la “procedura web documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia.

Per permettere una graduale adozione di questo obbligo è stata prevista una fase transitoria in cui non si incorre ad alcuna sanzione in caso di mancata trasmissione quotidiana dei corrispettivi (o comunque entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a condizione che venga effettuato l’invio dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate).

La fase transitoria ha tempistiche diverse in base al fatturato.

Per i soggetti di cui all’art. 22 del d.p.r. n. 633 (commercianti al minuto) che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro l’obbligo è scattato dal 1°luglio 2019 e la fase transitoria semestrale si è definitivamente conclusa il 31 dicembre 2019.

Invece, gli stessi soggetti sopra richiamati che hanno realizzato nel 2018 un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, erano tenuti ad applicare la disciplina in esame dal 1° gennaio 2020 (i sei mesi decorrono da tale ultima data e sarebbero dovuti terminare lo scorso 30 giugno). Con il Decreto Rilancio (art. 140) la fase transitoria è stata prolungata al prossimo 31 dicembre 2020.

Ne consegue che tali soggetti possono continuare ad effettuare la trasmissione entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in base alle regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, restando obbligati al rilascio al cliente della ricevuta fiscale e degli scontrini nonché all’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso dei registratori telematici, che sarà obbligatoria a decorrere dal prossimo anno.

Differimento termini invio dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Oltre al discorso dei corrispettivi giornalieri vi è un ulteriore dilazione disposta dal Decreto Rilancio (art. 140). Tale dilazione riguarda i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (per esempio ASL, Aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, farmacie, ambulatori specialistici).

Anche questi soggetti, al fine di comunicare i dati necessari per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2021 (anziché dal 1°luglio).

Lotteria degli Scontrini

È stato rinviato al 1°gennaio 2021 l’inizio della c.d. “Lotteria degli scontrini” inizialmente previsto per il 1° luglio 2020.

Ricordiamo che il cliente, per partecipare a tale lotteria, deve comunicare all’esercente il proprio “codice lotteria” ottenuto collegandosi al “portale lotteria” attivato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio

Con il provvedimento dell’Agenzia del 22 aprile 2020, prot. n. 171426 sono stati modificati i termini di avvio dell’adempimento della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici per il settore delle cessioni di carburante.

Anche per l’adempimento di tale obbligo sono stati individuati dei termini graduali poi differiti dal citato provvedimento:

  • decorrenza dal 1° settembre 2020 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri;
  • decorrenza dal 1°gennaio 2021 per i restanti soggetti.

Il termine di trasmissione dei dati si ripartisce in base alla liquidazione periodica dell’imposta:

  • per coloro che effettuano la liquidazione periodica mensilmente devono trasmettere i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
  • per quelli che liquidano l’imposta trimestralmente il termine è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’Agenzia delle dogane e monopoli ha reso noto la realizzazione di una nuova procedura web sul Portale Unico Dogane Monopoli per trasmettere tali dati. Procedura che si aggiunge a quelle già indicate dalla stessa Agenzia con la nota n. 73285 del 5 luglio 2018.