Sospensione dei versamenti scadenti il 16 novembre (non per tutti)
Il Decreto Ristori Bis dispone la sospensione dei termini in scadenza il prossimo 16 novembre riferiti al versamento:
- delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- dell’Iva.
La sospensione è disposta a favore dei seguenti soggetti:
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese, su tutto il territorio nazionale, ai sensi del D.P.C.M. 03.11.2020 (palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e sale da ballo, cinema e teatri),
- soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone arancioni” e “zone rosse”,
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, oppure esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”.
I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato.
Come chiarito dalla circolare Inps n. 128-2020, le “zone rosse” e le “zone arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2010, come segue:
- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
chi |
dove |
differimenti termini |
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’allegato 1 | Tutto il territorio nazionale | Contributi previdenziali (no Inail) Dal 16.11.2020 al 16.03.2021 |
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’allegato 2 | “Zona rossa” La circolare 128/2020 Inps richiama anche i territori della “zona arancione” | Contributi previdenziali (sì Inail) Dal 16.11.2020 al 16.03.2021 |
Datori di lavoro interessati dalle limitazioni D.P.C.M. 24.10.2020 | Tutto il territorio nazionale | Contributi previdenziali (sì Inail) Dal 16.12.2020 al 16.03.2021 |
Differimento secondo acconto Irpef, Ires e Irap 2020
Con il Decreto Agosto era stato previsto per i soggetti Isa che avevano subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, il differimento del termine di versamento della seconda rata dell’acconti Irpef, Ires e Irap 2020 al 30 aprile 2021. Beneficano del rinvio dei termini anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 e i contribuenti che applicano il regime di vantaggio.
Con il nuovo Decreto Ristori Bis tale beneficio è stato esteso, indipendentemente dalla dimostrazione dell’intervenuta riduzione del 33% del fatturato, ai seguenti soggetti:
- soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 allo stesso D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”,
- soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle “zone arancioni”.
Tabella riepilogativa:
chi |
dove |
differimenti termini |
Soggetti ISA con riduzione fatturato I semestre 2020 di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo 2019 (compresi anche i contribuenti con regime forfettario) |
Tutto il territorio nazionale |
Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap (dal 30.11.2020 al 30.04.2021) |
Soggetti Isa che operano nei settori economici individuati nell’allegato 1 e 2 (senza requisiti riduzione fatturato) |
“Zona rossa” |
Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap (dal 30.11.2020 al 30.04.2021) |
Soggetti Isa che esercitano l’attività di gestione di ristoranti |
“Zona arancione” |
Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap (dal 30.11.2020 al 30.04.2021) |