Codice della crisi d’impresa: il Governo approva il decreto correttivo

Dopo più di sei mesi di attesa e a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, si torna a parlare di decreto correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza.

Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) è già stato oggetto di modifiche attraverso vari provvedimenti adottati durante la crisi sanitaria da Covid-19, prima fra tutte il differimento della sua entrata in vigore a partire dal 1° settembre 2021.

Il provvedimento di correzione interviene a colmare le lacune del Codice, introducendo novità per regolamentare il funzionamento dell’Albo dei Gestori della Crisi e per il procedimento di allerta, riformulando, ad esempio, i limiti temporali che impongono l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sono state inserite anche modifiche per gli accordi di ristrutturazione e di attestazione dei piani dei gruppi, gli indicatori atti a rilevare gli indizi della crisi d’impresa, nonché per il funzionamento dell’OCRI.

In questo periodo di transizione non mancano dubbi sul futuro del Codice e sembra addirittura maturare l’ipotesi che possa essere procrastinato sino a considerazioni definitive sugli esiti della pandemia.

Ponendo l’attenzione su quanto disposto dal decreto, questo fa innanzitutto chiarezza su due concetti fondamentali: la nozione di crisi e quella di gruppo di imprese.

crisi

Il concetto di “crisi” viene chiarito mediante la sostituzione dell’espressione “difficoltà” con quella di squilibrio” e con la ridefinizione del cosiddetto “indice della crisi”, reso maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza.

In particolare, viene spiegata la funzione degli indici di crisi precisando che la dichiarazione attestante lo stato di integrità dell’impresa, che evita a quest’ultima l’applicazione degli indici elaborati dal CNDCEC, produce i propri effetti a decorrere dall’esercizio successivo (quindi non solo per quell’esercizio) a quello a cui si riferisce il bilancio, senza necessità, quindi, di rinnovarla annualmente.

gruppo di imprese

La nozione “gruppo di imprese” viene chiarita attraverso la precisazione secondo cui sono esclusi dalla definizione normativa lo Stato e gli enti territoriali.

ulteriori novità

Il Decreto correttivo introduce altre tre novità:

  1. Vengono riformulate le norme riferite alle situazioni in presenza dalle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento.
  2. Vengono ridefinite le “misure protettive” del patrimonio del debitore.
  3. Vengono rese più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

precisazioni

Con un comunicato stampa, il Consiglio dei Ministri precisa che il Decreto tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.