Sospensione dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Il Decreto Agosto prevede la possibilità per i soggetti ITA GAAP di non effettuare l’ammortamento civilistico dei beni materiali e immateriali iscritti nell’Attivo Patrimoniale, riconoscendo al contempo la possibilità, in “via extracontabile”, della deduzione degli stessi ai fini fiscali.

La norma espressamente non si applica ai soggetti IAS/IFRS

Il Decreto Agosto, convertito in legge, ha introdotto una specifica previsione per i soli soggetti che redigono il bilancio in base al Codice Civile e ai principi contabili nazionali (OIC). Da un lato, consente loro di non effettuare nel bilancio al 31.12.2020 (o per i soggetti “non solari” i bilanci con esercizio avente inizio nel 2020 e termine nel 2021) fino al 100% dell’ammortamento dei beni materiali e immateriali iscritti tra le immobilizzazioni di stato patrimoniale e, dall’altro, ne consente ugualmente la deduzione, “in via extracontabile” ai fini IRES e IRAP.

Nello specifico, il Decreto Agosto convertito in Legge n. 126/2020, stabilisce che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio 2020 (per i “soggetti solari”, mentre 2020/2021 per i soggetti “non solari”) possono, anche in deroga al Codice Civile [all’art. 2426, co. 1, n. 2)] “non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultate dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”[art. 60, comma 7-bis].

Profilo civilistico

Pertanto, è consentito ai soli soggetti ITA GAAP, ossia i soggetti che adottano i principi contabili nazionali OIC, di “rinviare” ai bilanci successivi l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali accantonando in una riserva indisponibile l’ammontare degli ammortamenti (riferibili all’esercizio in questione) non imputati a Conto Economico.

Profilo fiscale

Anche in assenza di un ammortamento contabile, sarà possibile dedurre l’ammortamento ai fini fiscali operando un’apposita variazione in diminuzione in sede di calcolo del fondo imposte in sede di redazione del bilancio e di conseguenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi e del Modello IRAP.

Scopo dell’agevolazione

Lo scopo economico dell’agevolazione contenuta nel decreto è quella di non deprimere ulteriormente l’utile di periodo delle società, già in estrema difficoltà per via della pandemia da Covid-19, con l’imputazione a Conto Economico di costi “figurativi” (quali gli ammortamenti), riconoscendo tuttavia un’agevolazione di carattere fiscale permettendo la deduzione della quota di ammortamento ai fini IRES (nei limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR) e ai fini IRAP “a prescindere dall’imputazione a conto economico”.