L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 400 del 24 settembre 2020, ha dato importanti chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa Patent Box.
Si ricorda che tale normativa è stata modificata dall’art. 4 del Decreto Crescita.
Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all’estero da imprese italiane o estere e il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero.
Il Patent Box consente, quindi, a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo “sfruttamento” dei beni immateriali come software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e altri beni immateriali.
La normativa distingue tra:
- utilizzo diretto del bene immateriale: il reddito agevolabile è commisurato al contributo economico che deriva dallo sfruttamento interno dello stesso;
- utilizzo indiretto del bene immateriale: si fa riferimento alla concessione in uso del diritto all’utilizzo del bene oggetto di agevolazione.
Utilizzo diretto del bene immateriale
Prima delle modifiche apportate dal Decreto Crescita, da un punto di vista operativo, i contribuenti che utilizzavano direttamente il bene immateriale dovevano attivare la procedura di “accordo preventivo” con l’Amministrazione finanziaria (Ruling obbligatorio) al fine di determinare i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile.
Vedi l’ex art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Utilizzo indiretto del bene immateriale
In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, invece, chi intendeva beneficiare dell’agevolazione poteva attivare la procedura se l’utilizzo era stato realizzato nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllavano l’impresa, ne erano controllate o erano controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (Ruling Facoltativo).
Il Ruling Facoltativo consente di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie alla determinazione di tale reddito in un’idonea documentazione predisposta, come previsto dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate.
L’art.4 del Decreto Crescita semplifica le procedure di fruizione della tassazione agevolata introducendo:
- l’opzione per l’autoliquidazione triennale dell’agevolazione e, cioè, la modalità di fruizione frazionata del beneficio nell’arco temporale di tre anni, per i contribuenti interessati dalla procedura di accordo preventivo;
- la Penalty Protection, ovvero la misura premiale che permette di ottenere la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione;
- la possibilità di applicare il Ruling Facoltativo a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo Patent Box.
Penalty Protection e opzione per l’autoliquidazione triennale dei benefici
Lo schema di circolare dell’Agenzia delle Entrate (posto in consultazione pubblica dal 10 al 17 febbraio 2020) sembra legare la Penalty Protection all’esercizio dell’opzione per l’autoliquidazione triennale dei benefici. Tuttavia, ad oggi, lo schema di circolare non è stato reso “definitivo” e ciò ha generato notevole incertezza tra gli operatori economici in ordine alla possibilità di fare affidamento o meno sulle soluzioni interpretative “provvisorie” ivi espresse.
La risposta ad interpello n. 400 interviene opportunamente sul tema e assume grande rilevanza confermando la necessità di tenere concettualmente distinte l’opzione annuale per la fruizione dell’agevolazione diluita nel triennio e la Penalty Protection.
Una certezza per i contribuenti
L’Agenzia ribadisce che la Penalty Protection è una misura volta a dare certezza ai contribuenti che intendono fruire dell’agevolazione. È in ragione di questa esigenza, infatti, che tale opportunità deve essere riconosciuta a tutti i contribuenti, non può essere limitata ai soli interessati alla liquidazione triennale e non si può subordinare l’accesso dei contribuenti che possono fruire del beneficio in un’unica soluzione alla condizione di ripartirne la fruizione nell’arco di tre anni.
La possibilità di ottenere la disapplicazione delle sanzioni è una misura di carattere generale e deve quindi essere riconosciuta a tutti i contribuenti che optano per il regime Patent Box, indipendentemente che esercitino o meno l’opzione per l’autoliquidazione.
Inoltre, L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito n.2, afferma che l’allargamento della possibilità di fruire della Penalty Protection “a regime” a tutti i contribuenti che optano per il regime Patent box è coerente con la medesima opportunità già riconosciuta espressamente a tutti i contribuenti, con riferimento ai periodi d’imposta pregressi, anche per quelli che abbiano fruito dell’agevolazione in unica soluzione.
Vedi il comma 5 dell’art 4 del citato DL 34/2019
In tal caso, la norma prevede la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea.