Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo di attuazione della cd. Direttiva europea Pif (Protezione interessi finanziari). La Direttiva Pif, come riportato nell’Oggetto, riguarda la lotta contro la frode che lede gli interessi dell’Unione Europea mediante il diritto penale. Lotta che si traduce in un inasprimento soprattutto delle sanzioni legate alle frodi relative all’IVA.
Frodi relative all’IVA
In particolare, la Direttiva Pif definisce come gravi le frodi relative all’IVA che presentano congiuntamente carattere di:
- intenzionalità;
- transnazionalità, ovvero connesse al territorio di almeno due Stati dell’Unione europea;
- dannose, ovvero comportanti un danno complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
Fatto salvo quanto disposto dalla c.d. Legge sui reati tributari (d.lgs 74/2000) in merito alla punibilità delle persone fisiche, la Direttiva Pif prevede:
- la punibilità anche a titolo di tentativo;
- l’estensione della responsabilità delle persone giuridiche (con inclusione nel catalogo dei reati ex 231/2001) per:
- emissione fatture false
- occultamento o distruzione documenti contabili
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- dichiarazione infedele
- omessa dichiarazione
- indebita compensazione.
La nuova Direttiva Pif, entrata in vigore il 17 agosto 2017, è destinata a sostituire la Convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, allo scopo di rafforzare il livello di protezione da quest’ultima previsto.
In merito alla Compliance fiscale, lo scorso 23 luglio il Consiglio dei ministri ha approvato il DL 100/2020 di recepimento della direttiva UE 2018/822 DAC 6, ovvero “Directive on administrative cooperation”.
Il decreto modifica le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari e dei contribuenti, con le altre autorità competenti degli Stati membri UE e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.
Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate
L’accoglimento di questa direttiva dalla normativa italiana prevede alcuni obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per gli intermediari (promoter e service provider) e i contribuenti.
L’obbligo di comunicazione per questi soggetti all’Agenzia delle Entrate riguarda i meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili ai fini della pianificazione fiscale aggressiva.
Come meccanismi transfrontalieri da “comunicare” si identificano schemi, accordi o progetti riguardanti l’Italia e uno o più Paesi esteri, qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- almeno uno degli intermediari e/o contribuenti partecipanti al meccanismo sia fiscalmente residente al di fuori del territorio dello Stato;
- uno o più dei partecipanti al meccanismo sia contemporaneamente residente ai fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni estere;
- uno o più partecipanti al meccanismo svolga un’attività all’estero tramite una stabile organizzazione ivi situata e il meccanismo interessi (anche parzialmente) l’attività di tale stabile organizzazione;
- quand’anche così non fosse, almeno uno dei partecipanti svolga un’attività all’estero; e
- in via sussidiaria e residuale, il meccanismo sia idoneo a comportare l’alterazione della corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o la compromissione della possibilità di identificare il beneficiario effettivo.
Le informazioni relative al meccanismo transfrontaliero dovranno essere comunicate solo quando questo sia caratterizzato dalla presenza di uno o più elementi distintivi o Hallmarks (indici di rischio di elusione o evasione fiscale) previsti nell’allegato 1 del Decreto stesso.
Tutela del segreto professionale degli intermediari
L’implementazione del D.Lgs 100/2020, purtroppo, non dà una definitiva risposta alle molteplici criticità legate all’attuazione degli obblighi di comunicazione imposta dalla DAC 6 come, ad esempio, la tutela del segreto professionale degli intermediari.
La normativa si inserisce tra quelle volte a rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli e quindi, contribuire alla creazione di un ambiente di tassazione equa (fair taxation) nel mercato interno dell’UE.