Decreto Rilancio: misure per la continuità aziendale

Il Decreto Rilancio (Dl n.34 del 19/05/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio 2020, è stato convertito in legge, prevedendo alcune novità rispetto alla versione originale. In particolare, il Decreto Rilancio innova la disciplina dettata in tema di valutazione della prospettiva di continuità aziendale nei bilanci contenuta nel Decreto Liquidità (art. 7).

La conversione in legge del Decreto ha disciplinato nuovamente la tematica della continuità aziendale.

Nello specifico, nella sezione relativa alle disposizioni transitorie in materia  di  principi  di  redazione  del bilancio (art. 38-quater) si stabilisce che:

  • nella redazione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (bilanci 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis primo comma n.1 del Codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio stesso, tra cui la diffusione del Covid-19;
  • nella redazione dei bilanci riferiti ad esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (bilanci 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis primo comma n.1 del Codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Sostanzialmente, il Decreto Rilancio conferma la neutralizzazione, nella valutazione della continuità aziendale, degli effetti della crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica, analogamente a quanto già fatto dal Decreto Liquidità (art. 7).

Le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità possono conservare questa prospettiva nella predisposizione dei bilanci 2019 e 2020, mentre quelle imprese che, al di là dell’epidemia, si trovavano già in uno stato di perdita di continuità, in quanto erano già in difficoltà per altri fattori, vengono escluse.

Inoltre, la norma chiarisce come le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale devono essere fornite in nota integrativa, nelle politiche contabili di cui all’art. 2427, primo comma n.1 del Codice civile.

Restano confermate tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa e alla Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze riguardanti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

L’art. 38-quater del Decreto Rilancio si applica soltanto ai bilanci solari 2019 approvati dopo il 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge.

Per i bilanci solari 2019 approvati prima del 19 luglio 2020, invece, ha trovato applicazione l’art. 7 del Decreto Liquidità, che in qualunque modo non è stato abrogato.