Responsabilità degli enti ex 231/2001: ecco le novità

Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, approvato dal Consiglio dei Ministri nei primi giorni di luglio e che attua la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale ed intesa a «proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all’interno di ciascuna di tali branche che tra di esse».

Le modifiche apportate possono essere raggruppate nei seguenti due punti:

  1. Sono state modificate alcune preesistenti fattispecie incriminatrici, in parte presenti nel Codice penale ed altre nella legislazione speciale. Tutte queste modifiche sono intese a rendere più severo il trattamento sanzionatorio per i delitti oggetto di riforma.
  2. È stato ampliato il novero degli illeciti presupposto della responsabilità da reato delle società ex lgs. n. 231 del 2001.

È necessario soffermarsi sul secondo punto. In particolare, le novità introdotte con il Decreto riguardano:

Modifica dell’art 25 e 25 quinquiesdecies

Nel modificato art 25, il legislatore dispone che “quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea”, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote si applica ai casi in cui vengano commessi i delitti di:

Nel primo comma dell’art 25-quinduqiesdecies si aggiunge al catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti  l’applicabilità all’ente e viene definita la sanzione per delitti di:

  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  • emissione di fatture falese;
  • occultamento o distruzione di documenti contabili;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Inoltre, il nuovo comma 1.bis introduce, con il vincolo che siano commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ai dieci milioni di euro, le seguenti sanzioni pecuniarie per delitti di:

  • dichiarazione infedele: sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
  • omessa dichiarazione: sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  • indebita compensazione: sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Come per gli altri reati fiscali introdotti nel presente articolo, è previsto un aggravio della pena in caso di profitto di rilevante attività.

È fatto salva l’applicabilità delle sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/2001 (art 9) nei casi descritti nei commi 1 e 1.bis quali:

  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Introduzione dell’art 25-sexiesdecies

Infine, è stato introdotto un ulteriore articolo, l’art 25-sexiesdecies, dedicato ai reati di contrabbando (previsti dal DPR 43 del 73).

Viene prevista una sanzione pecuniaria di 200 quote (con l’aggravio fino a 400 qualora i diritti di confine superino i 100.000 euro). Anche per i reati di contrabbando valgono le sanzioni interdittive previste nel 231/2001 all’art 9.

Riepilogando, nell’ ex d.lgs. 231 del 2001 vengono introdotti i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. 898 del 1986), peculato – escluso il peculato d’uso – (art. 314, c.1, c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.), abuso d’ufficio (323 c.p.), dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74 del 2000, ma solo in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74 del 2000, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), indebita compensazione (art. 10 quater in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) e contrabbando (D.P.R. 43 del 1973).

È di rilevante importanza l’introduzione dei citati delitti tributari fra gli illeciti presupposto della responsabilità degli enti. Questo intervento normativo non era richiesto espressamente nella Direttiva PIF comunitaria, pertanto il Governo ha inteso andare oltre il dettato comunitario ribadendo la scelta di reprimere con maggiore severità gli illeciti in materia tributaria già operata con il d.lgs. n. 124 del 2019.

Per quanto riguarda il reato di infedele dichiarazione, va precisato come, ferma restando l’attuale formulazione della fattispecie di reato di cui all’art. 4 del d.lgs 74 del 2000, si introduce una nuova fattispecie infedele dichiarazione, che comporterà anch’essa un’autonoma responsabilità dell’ente societario ex d.lgs 231 del 2001 nel caso in cui l’azione o l’omissione siano compiute anche nel territorio di un altro Stato al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.