DPCM 14 luglio 2020: ecco le novità

Il DPCM 14 luglio 2020, la normativa di riferimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, proroga il precedente DPCM 11 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020. Inoltre, sono estese fino a quella data le disposizioni contenute nell’ ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020 e nell’ordinanza del Ministro della salute del 9 luglio 2020, segno che ancora non si può abbassare la guardia.

Attività produttive industriali e commerciali

Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono attenersi a quanto previsto e siglato nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali. In particolare, per i rispettivi ambiti di competenza, devono attenersi al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti Sociali e al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Spostamenti da e per l’estero

Il Decreto si occupa anche degli spostamenti da e per l’estero, prevedendo l’aumento a cinque giorni del periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative.

È disposta invece la quarantena per chi proviene dall’estero, ad eccezione dei cittadini dei Paesi Ue, dell’area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, di San Marino e del Vaticano, del personale viaggiante, diplomatico, sanitario e per i lavoratori transfrontalieri.

Cosa riapre e cosa no

È prevista la riapertura di cinema, teatri e concerti con obbligo di mascherina e distanziamento, per un numero massimo di 1000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per i luoghi chiusi. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che garantiscano la modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone.

Restano invece sospese le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

Le attività dei servizi di ristorazione, le attività relative ai servizi della persona, le attività degli stabilimenti balneari sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Per quanto riguarda la scuola e l’università, restano sospesi i servizi educativi che proseguono con modalità a distanza.

Si ricorda che l’attuazione e il monitoraggio delle misure contenute nel DPCM sono affidati al Prefetto territorialmente competente.

Per ulteriori informazioni, si allega il PDF Allegati DPCM 14 luglio 2020.