La Corte di Cassazione apre ai creditori il fondo patrimoniale

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.14201/20, si è pronunciata sulle pretese avanzate dall’Erario su un fondo patrimoniale ammettendo, nel caso di specie, l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia Nord su beni oggetto di un fondo patrimoniale.

Nell’ultimo periodo, molte decisioni si sono interessate della questione.

Nell’ottica di contrastare l’uso distorsivo dell’istituto del fondo patrimoniale, la giurisprudenza ha infatti assunto posizioni via via sempre più favorevoli alla tutela dei creditori.

Con la citata Ordinanza, la Corte di Cassazione correla i debiti contratti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale all’incremento del tenore di vita della famiglia, aprendo ai creditori la possibilità di esercitare un’azione esecutiva sui beni compresi nel fondo patrimoniale.

Si ricorda che l’istituto del fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli n° 167 e seguenti del Codice civile, si concretizza nella costituzione di un fondo destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia.

Inoltre, l’art. 170 stabilisce che non può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti qualora il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e il creditore ne era a conoscenza.

In breve, ne deriva che solo in relazione ad obbligazioni sorte per scopi estranei ai bisogni della famiglia (come un debito contratto per esigenze voluttuarie) e che il creditore sapeva essere state assunte per tale genere di scopo, sarà precluso rivalersi sui beni del fondo, laddove una tale protezione non sia accordata in ipotesi diversa (ad esempio obbligazioni assunte per scopi interni ai bisogni familiari o per scopi estranei, ma senza che il creditore ne fosse – incolpevolmente – a conoscenza).

Pertanto, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione si concentra sull’interpretazione degli “scopi estranei ai bisogni della famiglia”, affermando che anche un debito di natura tributaria sorto nell’esercizio di un’attività imprenditoriale può soddisfare, anche indirettamente, i bisogni della famiglia, legittimando così il creditore ad agire esecutivamente sui beni compresi nel fondo.

All’atto pratico, con un’interpretazione così ampia dei bisogni della famiglia, il debitore viene gravato di un onere probatorio sostanzialmente impossibile, ovvero dimostrare che il debito contratto non soddisfi, se pur indirettamente, i bisogni della famiglia.

La Corte, precisato che, sotto un profilo istruttorio,

«grava in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa»

conferma così il diverso indirizzo in ragione di cui il criterio di riparto tra debiti contratti per far fronte ai bisogni del nucleo familiare e debiti che, invece, esulano da tale ambito

«va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi». 

In conclusione, la soluzione finale dell’opponibilità del fondo rispetto al debito di natura fiscale cui perviene la decisione in esame non è affatto generale ed astratta, ma è, viceversa, funzione di un attento esame, da parte del giudicante, delle circostanze del caso concreto.

Il fondo patrimoniale non è per nulla opponibile al fisco tout court, bensì lo è solo nei limiti in cui:

  1. il debito fiscale derivi da fonti/operazioni finalizzate alla soddisfazione di bisogni estranei all’ambito del soddisfacimento della famiglia;
  2. il contribuente provi, oltre alla regolarità della costituzione del fondo, anche il connotato dell’estraneità di cui sopra;
  3. tale estraneità sia, infine, conosciuta (o conoscibile) da parte dell’erario.

Valutare se, in effetti, il fondo patrimoniale sia o meno opponibile al creditore fiscale, non è né sempre e comunque “sì”, né sempre è comunque “no”, ma è, come d’uso, “dipende” dalle circostanze.