Per i contratti relativi ai veicoli di nuova immatricolazione stipulati a partire dal 1° luglio 2020 si applicano le novità previste dalla legge di Bilancio 2020
La nuova norma ha introdotto importanti novità per la tassazione delle auto aziendali.
In particolare, il calcolo dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti cambierà completamente rispetto alle attuali regole. Infatti, si assisterà ad una differenziazione in base al tipo di veicolo concesso in uso, con penalizzazioni – in termini di tassazione – per i veicoli più inquinanti.
Auto aziendali
Relativamente alle auto aziendali, la legge di bilancio 2020 prevede un nuovo meccanismo di calcolo che inciderà in maniera considerevole sia sul costo del lavoro che sul versamento di imposte e contributi.
In particolare, queste non si applicheranno più nella misura del 30% dell’importo corrispondente al valore convenzionale stabilito dalle tabelle annuali dell’Aci, in base alle fasce chilometriche per ogni tipo di autovettura (art. 51 co.4 lett. a Tuir), ma si farà riferimento ad un nuovo coefficiente di calcolo di determinazione forfettaria del beneficio.
Infatti, il fringe benefit verrà definito sulla base della quantità di emissioni di anidride carbonica.
Per incentivare la diffusione di auto con caratteristiche che possano rendere basso l’impatto ambientale, la norma prevede uno sconto, abbassando l’aliquota dal 30 al 25% del valore convenzionale della tabella Aci per fasce chilometriche, per tutte le autovetture con valore di emissione di anidride carbonica entro i 60 grammi per km.
La percentuale al valore convenzionale in tabella e, quindi, il peso fiscale e previdenziale in capo all’azienda e al dipendente aumenterà proporzionalmente all’aumentare del coefficiente di emissione di Co2 fino a raggiungere il 50% per le auto più vecchie e più inquinanti.
Il nuovo disposto normativo della legge di bilancio fissa un’unica regola transitoria che mantiene il vecchio sistema fiscale e contributivo per i veicoli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Tuttavia, con riferimento alla decorrenza, in assenza di chiarimenti ufficiali, non è chiaro se si debba fare riferimento al momento di assegnazione dell’auto al dipendente o al momento dell’acquisto dell’auto da parte del datore di lavoro.
Regole per il datore di lavoro
Per il datore di lavoro non cambia nulla. Sono confermate le attuali regole che prevedono la deducibilità limitata al 70% dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (il veicolo deve essere utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro, quindi 183 giorni all’anno).
È necessario che l’utilizzo da parte del dipendente stesso sia provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo (ad esempio, l’apposizione di una specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente, la sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa o la previsione in un verbale del consiglio di amministrazione).
Precisazione
Come risulta evidente, l’incremento della tassazione per la concessione in uso promiscuo del veicolo determinerà, da parte delle imprese interessate, un ripensamento sulle politiche aziendali. Infatti, in alcuni casi, per il datore di lavoro potrebbe essere più conveniente optare per il rimborso al dipendente per l’utilizzo dell’auto propria anziché dare in uso allo stesso un’auto aziendale.