Abbassamento della soglia dei limiti e del minimo edittale delle sanzioni comminabili
A partire dal 1° luglio 2020, salvo proroghe attualmente non previste, il limite (non raggiungibile) all’utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione scenderà da 3.000 a 2.000 euro. Contestualmente, sarà abbassato anche il minimo edittale delle sanzioni comminabili.
Abbassamento della soglia dei limiti
È prevista una graduale riduzione della soglia dei trasferimenti di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi:
- 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Dal punto di vista normativo, l’abbassamento della soglia dei limiti previsti per legge (art. 49, comma 1, DLgs. 231/2007) è stato introdotto mediante il nuovo comma 3-bis, dell’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (collegato fiscale alla legge di bilancio per il 2020).
Nuove sanzioni
È stato rimodulato il minimo edittale per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite (comma 1-ter all’art. 63 del DLgs. 231/2007). Le nuove misure prevedono che:
- per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo è pari a 2.000 euro;
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è pari a 1.000 euro.
Alle nuove sanzioni è dedicata la lett. b) dell’art. 18 del DL 124/2019 convertito.