Limite ai pagamenti in contanti: le novità da luglio

Abbassamento della soglia dei limiti e del minimo edittale delle sanzioni comminabili

A partire dal 1° luglio 2020, salvo proroghe attualmente non previste, il limite (non raggiungibile) all’utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione scenderà da 3.000 a 2.000 euro. Contestualmente, sarà abbassato anche il minimo edittale delle sanzioni comminabili.

Abbassamento della soglia dei limiti

È prevista una graduale riduzione della soglia dei trasferimenti di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi:

  • 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Dal punto di vista normativo, l’abbassamento della soglia dei limiti previsti per legge (art. 49, comma 1, DLgs. 231/2007) è stato introdotto mediante il nuovo comma 3-bis, dell’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (collegato fiscale alla legge di bilancio per il 2020).

Nuove sanzioni

È stato rimodulato il minimo edittale per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite (comma 1-ter all’art. 63 del DLgs. 231/2007). Le nuove misure prevedono che:

  • per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo è pari a 2.000 euro;
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, è pari a 1.000 euro.

Alle nuove sanzioni è dedicata la lett. b) dell’art. 18 del DL 124/2019 convertito.