Prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie: le novità

Spetterà al fornitore dimostrare che sussistano le condizioni per il riconoscimento del trattamento di favore stabilito per le cessioni intracomunitarie

L’introduzione dell’art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020, ha apportato significative novità alla disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro.

Cessioni non imponibili

Sono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta.


Assonime
, in una recente circolare, ha fornito il proprio indirizzo interpretativo in merito alle disposizioni che regolano la prova del trasporto dei beni ai fini delle cessioni intracomunitarie applicabili dal 1° gennaio 2020.

Ai fini dell’applicazione delle esenzioni della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una delle due situazioni:

  1. il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso degli elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
  2. il venditore è in possesso di:
  • una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni, la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni;
  • almeno due degli elementi di prova non contraddittori rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente che confermano la spedizione o il trasporto.

I documenti per provare il trasporto dei beni in un altro Stato UE variano a seconda che la cessione sia attuata dal cedente o dal cessionario.

Secondo quanto indicato da Assonime e da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la prova può ritenersi validamente costituita se si produce la documentazione elencata nella prassi emanata precedentemente alla definizione delle regole comunitarie.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, le presunzioni relative in tema di prova del trasporto delle cessioni intracomunitarie, introdotte con il nuovo art. 45-bis del regolamento UE 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020, possono ritenersi valide anche per le operazioni poste in essere anteriormente a questa data, qualora il soggetto passivo IVA sia in possesso di un “corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma”.

In sostanza, la normativa nazionale prevede che per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione,
  • acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni,
  • status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario,
  • effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente. In mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA.

È stato poi affrontato il tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione fossero avvenuti a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

È stato chiarito che, per le cessioni intracomunitarie, il CMR elettronico, recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. Inoltre, è stato riconosciuto, quale mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso CMR cartaceo, nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).

Questi dati, dai quali deve risultare che è avvenuta la movimentazione fisica della merce e che quest’ultima abbia raggiunto un altro Stato membro, hanno valore solo se conservati unitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse per le già menzionate cessioni e alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti nonché agli elenchi Intrastat.

Tale documentazione “sostitutiva”, rappresentante un mezzo di prova idoneo alla movimentazione di beni Intracomunitari, deve contenere:

  • identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura)
  • riferimento della fattura di vendita
  • riferimento della fattura logistica (documento interno),
  • data della fattura
  • data del documento di trasporto
  • data della destinazione delle merci
  • Paese di destinazione
  • anno di ricezione delle merci stesse.