La Corte di Giustizia europea si pronuncia sul regime IVA del distacco di personale
Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Europea introduce un’importante novità sul tema della rilevanza ai fini IVA dei prestiti del personale.
I giudici comunitari affermano la rilevanza ai fini IVA nei prestiti del personale anche nei casi in cui le parti abbiano previsto il solo rimborso del costo del lavoro.
Normativa italiana e Corte europea
Secondo la normativa italiana, i prestiti del personale a fronte del quale è versato il solo rimborso del costo del lavoro non sono rilevanti ai fini dell’IVA.
All’opposto, nella sentenza in questione, i giudici della Corte di Giustizia europea affermando che le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate a titolo oneroso tutte le volte in cui, nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione giuridica basata sullo scambio di prestazioni reciproche, in cui cioè si ravvisi un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.
La Corte Europea introduce il principio per cui occorre tassare ai fini IVA il distacco o il prestito di personale da una controllante a una controllata, a patto che gli importi versati e tali distacchi o prestiti si condizionino reciprocamente.
Il concetto di sinallagma nel nostro ordinamento
Il tema meriterebbe un ulteriore approfondimento da parte dei giudici comunitari, in quanto il concetto di reciproco “condizionamento” delle due prestazioni (quella dell’impresa che presta il personale e quello dell’impresa beneficiaria che rifonde alla prima il costo degli oneri retributivi e previdenziali) – concetto che è alla base delle argomentazioni sviluppate dalla sentenza – corrisponde, sostanzialmente, al concetto di sinallagma previsto nella nostra normativa, e cioè a quella relazione che unisce due prestazioni nelle quali l’una si rende dovuta in quanto è dovuta l’altra.
Nel distacco del personale la rifusione alla parte che presta il personale del solo costo che questa sostiene per continuare a mantenere la sua posizione di datrice di lavoro non può costituire una remunerazione vera e propria, nel senso, cioè, di corrispettivo per il “servizio” di prestito di personale. Piuttosto essa rappresenta la richiesta della parte che presta il personale di rimanere indenne dei costi che continua a sostenere per il personale distaccato a beneficio della controparte. Non una vera e propria remunerazione del servizio valutato dalle parti come tale.
In ogni caso, le conclusioni della Corte Europea rivoluzionano la consolidata prassi italiana, mettendo in discussione quanto previsto dalla disciplina IVA nazionale: «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo» (art. 8, comma 35, Legge 67/88).
Efficacia e effetti retroattivi della sentenza
Altri spetti interessanti della sentenza sono l’efficacia e gli effetti retroattivi.
Di regola, le sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia tributaria hanno efficacia ex tunc, poiché definiscono la portata delle norme comunitarie così come avrebbero dovuto essere intese ed applicate fin dal momento della loro entrata in vigore.
La stessa Corte di Giustizia, in specifici casi, ha espressamente escluso l’applicazione retroattiva delle proprie decisioni per garantire il principio della certezza del diritto e un’eventuale azione da parte dell’Amministrazione finanziaria, volta a contestare l’omessa applicazione del tributo nei confronti di tutti quei contribuenti che abbiamo considerato non rilevanti ai fini dell’IVA le prestazioni di distacco o prestito del personale.
È opportuno che l’Amministrazione finanziaria intervenga per dirimere la questione e far conoscere il proprio orientamento, considerata la complessità e la varietà dei rapporti con cui viene attuata la messa a disposizione di personale, così da consentire ai contribuenti di adeguare i propri comportamenti.