Sospensione degli adempimenti ed effetti sulla trasmissione telematica dei corrispettivi

Le novità introdotte dal Decreto Cura Italia in tema di corrispettivi telematici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Cura Italia, si è assistito alla sospensione di tutti gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per la generalità delle imprese e degli esercenti arti e professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Attenzione: i termini qui citati rimangono validi sino a eventuali nuove scadenze.

Tra gli adempimenti esclusi dalla sospensione troviamo i corrispettivi telematici.

Come inizialmente definito in una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la trasmissione telematica dei corrispettivi, insieme alla memorizzazione ed alla emissione del documento commerciale, costituisce un unico adempimento finalizzato all’esatta documentazione dell’operazione. Tale motivo rende quindi impossibile la sospensione dell’adempimento prevalendo “l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali”.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate aveva inizialmente riconosciuto la sospensione della trasmissione dei corrispettivi (fino al prossimo 30 giugno) nelle seguenti ipotesi:

1. Assenza di rete o problemi di connessione

Ad esempio, quando i corrispettivi sono stati memorizzati e il documento commerciale è stato emesso, mentre la trasmissione dei dati è stata legittimamente differita ad un momento successivo a causa dell’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo (fino al prossimo 30 giugno).

2. Soggetti IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro

Tali soggetti, nei primi sei mesi di applicazione della disciplina dei corrispettivi telematici, possono continuare a documentare le operazioni con lo scontrino o la ricevuta fiscale. I sottoscritti effettuano la trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In base alla regola anzidetta, qualora la trasmissione fosse da effettuare tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, si applica la sospensione (fino al prossimo 30 giugno).

 3. Gestione di distributori automatici

Se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati, può rilevare e trasmettere tali dati in un momento successivo (fino al prossimo 30 giugno).

 4. Soggetti obbligati dal 1° luglio 2019 alla trasmissione telematica dei corrispettivi

È il caso dei contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro che nel secondo semestre del 2019 hanno transitoriamente documentato le operazioni con scontrino o ricevuta fiscale, ma non hanno trasmesso i relativi dati. Tali soggetti, per non incorrere nell’applicazione di sanzioni, devono effettuare la trasmissione dei dati entro il 30 aprile 2020. L’Agenzia delle entrate ha precisato che la violazione può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, “procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine 30 aprile previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019. Tuttavia, stante il differimento di presentazione della dichiarazione IVA annuale al prossimo 30 giugno, sembra potersi ritenere che anche la suddetta regolarizzazione possa essere operata entro tale data.

In una successiva circolare dell’’Agenzia delle Entrate è stata ulteriormente circoscritta la possibilità di sospendere la trasmissione dei corrispettivi telematici fino al 30 giugno 2020, nella sola ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo a causa dell’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo.

Resta inteso che, laddove l’esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (ad esempio, in quanto chiuso per ordine dell’autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), non vi deve essere alcuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati.

Inoltre, nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione.

A tale proposito, si rimanda al Quesito 2.1 “Sospensione dei termini di presentazione dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della LIPE e dell’esterometro del primo trimestre 2020”.