Il MEF e l’Agenzia delle Entrate hanno messo a disposizione, in pubblica consultazione, la bozza delle norme attuative della nuova disciplina in tema di transfer pricing e corrispondenti rettifiche, rappresentata dalle Guidelines OCSE.
I punti che vengono trattati sono quattro:
– il requisito soggettivo per l’applicazione delle regole del transfer pricing fa riferimento alle imprese associate e viene quindi abbandonata la nozione di controllo;
– il requisito oggettivo per l’applicazione delle regole del transfer pricing viene individuato nella presenza di operazioni controllate (di natura commerciale o finanziaria tra imprese associate) comparabili con le corrispondenti operazioni non controllate (tra parti indipendenti);
– la scelta della metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento è libera e deve essere coerente alle circostanze del caso specifico, tuttavia il metodo del confronto del prezzo è da considerare preferibile rispetto agli altri quattro;
– l’istanza effettuata dal contribuente per le rettifiche in diminuzione del reddito, deve essere inviata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali e deve presentare precisi requisiti a pena di inammissibilità.
In particolare, con il termine imprese associate si fa riferimento all’impresa residente e alle società non residenti allorché una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, controllo o capitale dell’altra, o se la stessa persona o più persone partecipano, direttamente o indirettamente, nella gestione, controllo o capitale di entrambe le imprese.
In merito alla metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento, invece, nella bozza viene spiegato che per valutare il rispetto del principio di libera concorrenza di un’operazione posta in essere tra imprese associate, non si farà più riferimento al “valore normale” ma potranno essere adottati indistintamente i metodi del CUP, del prezzo di rivendita, del costo maggiorato, del margine netto della transazione e del metodo transazionale di ripartizione degli utili. Tuttavia è da precisare che i primi tre metodi vengono considerati preferibili rispetto al TNMM e al profit split.