Chiarimenti in merito all’applicabilità della sospensione/differimento dei termini previsti agli adempimenti/attività presso le CCIAA
Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) con la Circolare 15.4.2020 n. 3723/C, ha recentemente fornito una serie di chiarimenti in merito all’applicabilità della sospensione/differimento dei termini previsti dal c.d. “Decreto Cura Italia” e dal c.d. “Decreto Liquidità” agli adempimenti/attività presso le CCIAA.
La Circolare specifica che:
- la sospensione dei termini pendenti/iniziati successivamente alla data del 23.2.2020 opera fino al 15.5.2020 per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti e pertanto sia per gli utenti/contribuenti che per le Amministrazioni;
- la citata sospensione agisce come una parentesi temporale a seguito della quale per il computo dei giorni per il decorso dei termini normativamente previsti, i giorni dal 23.2.2020 al 15.5.2020 non si considerano;
- le imprese che hanno interrotto l’attività:
- per obbligo (in base alle Ordinanze), non devono effettuare alcuna comunicazione alla CCIAA;
- a seguito della situazione che si è creata (per scelta o perché ad esempio non in grado di assicurare le condizioni di sicurezza richieste o perché prive di materie prime) sono tenute a presentare la denuncia REA. Tale adempimento potrà comunque essere effettuato alla ripresa dell’attività;
- il nuovo termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio è applicabile, oltre che alle spa, anche alle srl e alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote (il termine per il deposito del bilancio non ha subito modifiche e rimane quindi individuato nei 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso);
- la proroga al 30.6.2020 riguarda anche alcuni adempimenti ambientali (ad esempio, presentazione del c.d. M.U.D., presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi nel mercato l’anno precedente e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori);
- la sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione/controllo/accertamento/riscossione/contenzioso riguarda anche l’operato delle CCIAA.