Dividendi delle società semplici: riforma sull’imponibilità

Il “Decreto Liquidità” introduce un’importante novità in merito all’imponibilità dei dividendi erogati dalle società semplici

Il “Decreto Liquidità” (D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020) con l’art. 28 riforma il regime fiscale da applicare ai dividendi percepiti dalle società semplici (introdotto dal D.L. 124/2019), eliminando alcuni aspetti asistematici prodotti con l’approvazione della legge di bilancio 2018.

Ad opera della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) era stato infatti abrogato il primo periodo del 1° comma dell’art. 47 del TUIR facendo così concorrere, integralmente, al reddito imponibile gli utili percepiti dalle società semplici, a prescindere dal fatto che la partecipazione nelle stesse fosse qualificata o meno.

In tale ambito, l’art. 32-quater del D.L. 124/2019 ha introdotto nel nostro ordinamento il regime fiscale secondo cui i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (c.d. “approccio look through”).

In sostanza, dunque:

  • per la quota imputabile ai soggetti IRES, i dividendi sono imponibili solo per il 5% del loro ammontare (prevedendo quindi una percentuale di esenzione del 95%);
  • per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di personale commerciali, i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 58,14% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono effettivamente percepiti;
  • per la quota imputabile alle persone fisiche residenti con partecipazioni qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, i dividendi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta del 26%.

Il “Decreto Liquidità”, con l’art. 28, interviene integrando quanto già previsto dall’art. 32-quater del D.L. 124/2019, con l’obiettivo di eliminare le incoerenze della disciplina dovute alla sovrapposizione di diverse disposizioni normative susseguitesi nel tempo, prevedendo in particolare:

  • una disciplina per gli utili di fonte estera, con la conferma dell’integrale imposizione per i dividendi proveniente da Paesi a fiscalità privilegiata;
  • l’applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% (ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 600/73) per i soci non residenti delle società semplici che percepiscono dividendi;
  • l’integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali.

Le novità introdotte dal “Decreto Liquidità” si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo un regime transitorio per quanto riguarda invece la distribuzione degli utili derivanti da partecipazioni in società e soggetti IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2019, deliberato entro il 31/12/2022, per i quali continua ad applicarsi, invece, la disciplina previgente rispetto a quella introdotta dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

In altre parole, il regime transitorio prevede che i dividendi percepiti dalla società semplice concorrano al reddito dei soci:

  • nel limite del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31/12/2007;
  • nel limite del 49,72% per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31/12/2007 e sino all’esercizio in corso al 31/12/2016;
  • nel limite del 58,14%, per gli utili formatisi dall’esercizio in corso al 31/12/2017 e fino all’esercizio in corso al 31/12/2019.

Fonte: Eutekne (14/04/2020)“Nuova riforma sull’imponibilità dei dividendi delle società semplici”.