Assemblee societarie: alcuni chiarimenti

Il Consiglio Notarile di Milano ha condiviso importanti delucidazioni in merito allo svolgimento delle assemblee societarie

L’emergenza Coronavirus sta creando grande scompiglio alle società di capitali italiane, proprio nel periodo dedicato alle assemblee annuali.

Dato il vigente divieto di assembramento, l’obbligatoria presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, requisito necessario per lo svolgimento dell’assemblea dei soci in videoconferenza, non è più rispettabile.

Nel precedente articolo: “Decreto “Cura Italia”: assemblee societarie da remoto e maggiore flessibilità” sono già state esaminate le ultime disposizioni assunte dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Tali misure, anche in deroga a differenti disposizioni statutarie, consentono alle società di capitali e cooperative di svolgere le assemblee utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che il presidente, il segretario e, ove previsto, il notaio si trovino nel medesimo luogo [Art. 106, 2° comma, DL 18/2020].

Inoltre, con lo scopo di agevolare lo svolgimento anche delle assemblee delle società quotate, il Governo ha poi previsto che, laddove sia indicato nell’avviso di convocazione, queste società possano prevedere che l’intervento in assemblea da parte dei soci si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società [Art. 135-undecies TUF].

Le deroghe appena citate sono state estese anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici [Art. 106, 4°, 5° e 6° comma, DL 18/2020].

Il Consiglio Notarile di Milano, attraverso la pubblicazione della Massima n. 188 del 24 marzo 2020 della Commissione Società, ha condiviso importanti delucidazioni in merito allo svolgimento delle assemblee delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e delle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, rendendo così più chiara l’applicazione delle disposizioni del Governo.

Il Decreto-Legge recentemente emanato, infatti, non ha previsto nulla in merito all’opportunità di tenere l’assemblea dei soci in modalità telematica, laddove non previsto dallo statuto, e senza la presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario.

Il Consiglio Notarile di Milano ha chiarito che le società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ovvero quelle che si avvalgono della facoltà di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società [Art. 106, 4° comma, DL 18/2020], possono altresì avvalersi della facoltà concessa dal 2° comma dell’Art. 106 del medesimo Decreto-Legge. A tali società è pertanto permesso svolgere le assemblee dei soci esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e in deroga ad eventuali disposizioni statutarie e senza la necessaria presenza del presidente, del segretario e, ove previsto, del notaio nel medesimo luogo.

Il Consiglio Notarile di Milano, attraverso la Massima sopra citata, chiarisce che, laddove l’assemblea sia stata convocata ai sensi del 4° comma dell’Art. 106 del DL 18/2020, a “tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante designato, il segretario o il notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all’assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare” è consentito partecipare all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Una disposizione importante se si pensa che non molte società italiane posseggono uno statuto che permette la partecipazione all’assemblea attraverso strumenti elettronici o mediante modalità a distanza. Poche di queste, inoltre, pur prevedendolo, non utilizzano effettivamente il voto e la partecipazione elettronica.


Infine, il Consiglio Notarile di Milano precisa che il diritto di intervenire in un’assemblea svoltasi interamente in via telematica non si estende a tutti “gli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del rappresentante designato”. Tale provvedimento è stato inserito poiché, potendo le società quotate e ad azionariato diffuso tenere un’assemblea esclusivamente in modalità telematica, prevedendo in tale modo che l’intervento dei soci possa avvenire solamente attraverso il rappresentante designato, risulterebbe complicato svolgere un’assemblea completamente telematica con una numerosa compagine sociale chiamata a partecipare.

A tale proposito, infatti, le modalità di tenuta delle assemblee in via completamente telematica oppure mediante l’intervento del solo rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF, al quale possono essere conferite deleghe e sub-deleghe o ancora coniugando entrambe le due precedenti ipotesi, potrebbero creare più di una difficoltà. Molte società infatti, non dispongono di strumenti atti a consentire l’effettivo esercizio del voto a distanza.  La concentrazione delle deleghe di voto a un solo rappresentante designato comporta inoltre il rischio che, in caso di suo impedimento, le assemblee non potrebbero essere regolarmente tenute. Per non parlare poi dell’esigenza di garantire la possibilità agli aventi diritto di porre domande che non potendo essere formulate direttamente in assemblea e dovranno essere poste e riscontrate per iscritto. Anche la modalità di convocazione suscita qualche perplessità: considerata la formulazione del DL, che prevede espressamente l’avviso di convocazione, sembra ragionevole dubitare che la possibilità di integrare l’avviso di convocazione sia percorribile, in quanto (oltre a ingenerare confusione e, quindi, ledere potenzialmente il diritto di intervento degli azionisti) potrebbe dare adito a contestazioni.