Proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure volte al contenimento dell’emergenza Covid-19

Il DPCM 1° aprile 2019 ha prorogato ufficialmente fino al 13 aprile 2020 le misure fino ad oggi adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19

Le principali misure, applicabili all’intero territorio nazionale e prorogate fino al 13 aprile 2020, sono le seguenti:

1)      sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatte salve le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate in un allegato al decreto; chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; mantenimento dell’apertura di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;

2)      sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

3)      sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti); garanzia del mantenimento, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché delle attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

4)      sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato I al decreto e identificate attraverso il loro codice ATECO;

5)      per quanto riguarda le attività non sospese, occorre assicurare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Anche le attività sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o mediante lavoro agile;

6)      le attività professionali non sono sospese e restano fermi gli obblighi da rispettare nello svolgimento delle stesse previsti dal DPCM 11 marzo 2020;

7)      non sono sospesi i servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura (ex articolo 101 codice beni culturali), nonché dei servizi che riguardano l’istruzione quando non sono erogati a distanza o in modalità da remoto;

8)      sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività produttive indicate nell’allegato I al DPCM, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. In questi casi è necessaria una comunicazione al Prefetto della provincia dove si trova l’attività produttiva. Nella comunicazione vanno indicate in maniera specifica le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il prefetto può sospendere le attività nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione effettuata;

9)      è consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. In questi ambiti resta comunque consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza;

10)   sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione deriva un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Le attività possono essere svolte previa comunicazione al prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva. Il prefetto può sospendere le attività nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni ma fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. In ogni caso non è mai soggetta alla comunicazione l’attività degli impianti quando finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

11)   sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del prefetto della provincia dove sono collocate le attività produttive.