Decreto “Cura Italia”: assemblee societarie da remoto e maggiore flessibilità

Termini di approvazione e modalità di svolgimento

Al fine di rispettare il divieto di assembramento in vigore ed evitare un ulteriore diffondersi del Covid-19, il decreto “Cura Italia” interviene sui termini di approvazione dei bilanci 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie. Tali disposizioni permettono alle società di svolgere le prossime assemblee nel rispetto delle misure di sicurezza connesse all’emergenza sanitaria e assicurano la continuità alla vita societaria.

Termini di approvazione

Innanzitutto, il Decreto prevede una maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento dell’assemblea, autorizzando le società a convocare l’assemblea ordinaria di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie. Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020 (attenzione: tale data cade di domenica). Tale flessibilità ha lo scopo di arginare molte difficoltà operative e consente un’efficace applicazione delle nuove modalità di svolgimento dell’assemblea, per le quali sono previste una serie di misure che permettono l’assenza fisica dei soci.

Modalità di svolgimento

Il Decreto interviene anche sulle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune misure volte a ridurre gli assembramenti. Infatti, è stabilito per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative), anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che attraverso l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie sia possibile prevedere l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Inoltre, tutte le società di capitali possono prevedere che l’assemblea avvenga, anche interamente, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che questi si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In aggiunta e in deroga a quanto previsto dalle disposizioni statutarie, alle S.r.l. viene permessa l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Alle S.p.a. quotate, anche laddove lo statuto disponga diversamente, è consentito ricorrere all’istituto del rappresentante designato (art.135-undecies del D.Lgs. n.58/1998) per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Inoltre, nell’avviso di convocazione, tali società possono prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale si potranno conferire deleghe e subdeleghe anche con sottoscrizione digitale.

Il Decreto stabilisce che tutte le deroghe si applichino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

Assonime interviene sull’argomento dichiarando: “Assonime apprezza le misure adottate dal Governo nel Decreto “Cura Italia”, per consentire alle società di svolgere le prossime assemblee con tempi e modalità compatibili con le misure di sicurezza connesse all’emergenza sanitaria e al contempo in grado di assicurare la necessaria continuità alla vita societaria, in linea con le aspettative del mercato”